È valida la sentenza copia-e-incolla
di Luigi Ferrajolila sentenza n. 642 del
21 ottobre 2014 depositata il 16 gennaio 2015 le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato l’annosa questione relativa all’asserito vizio di motivazione dei provvedimenti giudiziari che riportano testualmente le
argomentazioni di un atto di parte.
nullità ex art.360 c.p.c., n. 4, per
violazione dell’art.132 c.p.c., e dell’art. 36 del D.Lgs. n.546/92, affermando che sarebbe stata
priva di motivazione in quanto si sarebbe limitata a riportare le deduzioni contenute nell’atto di controparte.
questione di diritto relativa alla
censurabilità o meno della sentenza la cui motivazione sia costituita esclusivamente dalla mera riproduzione di un atto di parte.
principio della sinteticità delle sentenze che permette di rendere le medesime – da un lato – rispettose di quel nucleo motivazionale minimo atto a verificare la correttezza logica e la congruità della decisione e, dall’altro,
sufficientemente motivate relativamente ai contenuti di cui all’art. 132 c.p.c. e agli orientamenti giurisprudenziali formatisi sotto la vigenza della precedente formulazione della citata norma.
il legislatore con la L. n.69/09 che, modificando
l’art. 118 disp. att.
c.p.c., aveva appunto precisato che
la motivazione della sentenza consta nella
succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
un’opera dell’ingegno di carattere creativo
appartenente alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia”.
creativo ed originale sia eventualmente riscontrabile nei contenuti e nelle modalità espressive utilizzate in una
sentenza, essa
non viene in considerazione per l’ordinamento come
opera letteraria, bensì quale
espressione di una funzione dello Stato, come peraltro avviene sia per gli atti amministrativi e legislativi che per gli atti dei rispettivi procedimenti prodromici.
nella sentenza può essere riportato, ripreso, richiamato in tutto o in parte il contenuto di altre sentenze, di atti legislativi o amministrativi ovvero di atti del processo
(perizie, prove testimoniali, scritti difensivi) senza che, sotto entrambi gli aspetti (cioè sia con riguardo alla sentenza che all’atto nella stessa riportato), si ponga un problema di individuazione (in funzione rivendicativa) di paternità, come sarebbe invece possibile con riguardo ad opere letterarie o lato sensu
artistiche”.
la motivazione della sentenza non deve necessariamente essere originale ed inedita, ma deve essere
attribuibile al giudice che l’ha redatta, con tutte le relative conseguenze in termini di responsabilità, costituendo la medesima
manifestazione ufficiale della volontà dello Stato, che attraverso il giudice si esprime.
è destituito di fondamento l’assunto … secondo il quale, quando aderisce alle ricostruzioni, impostazioni, argomentazioni poste da una parte a sostegno delle proprie pretese, il giudice deve poi necessariamente motivare le ragioni di tale adesione.
Il codice prevede infatti solo che il giudice assuma una decisione ed esponga poi le ragioni di tale decisione (coincidenti o meno che siano, in tutto o in parte, con quelle esposte da uno dei contendenti a sostegno delle proprie pretese), ma non prevede altresì che, in una sorta di circolo vizioso, esponga anche i motivi per i quali abbia eventualmente condiviso le ragioni sostenute da una delle parti, posto che tali ragioni, se valide, sono idonee di per sè a sostenere la decisione assunta…”.
sentenza, secondo quanto affermato dalla Cassazione, risulterebbe quindi censurabile solo se il giudice si limitasse a riportare le ragioni esposte da una delle parti
senza prendere in considerazione quelle contrapposte dall’altra, oppure se il contenuto dell’atto riportato a scopo motivazionale non risulti idoneo e sufficiente a sostenere la decisione.
fase di redazione della sentenza, le argomentazioni della Cassazione non convincono completamente poiché non è dato comprendere come sia possibile distinguere il caso in cui una sentenza riproponga le argomentazioni giuridiche spese da una parte
perché risultano effettivamente meritevoli di accoglimento o semplicemente per mera comodità, senza una concreta valutazione dei fatti di causa come prospettati da tutte le parti.