L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 211/E/2008 non sembra essere di questo avviso, avendo precisato che gli accantonamenti per TFM non sono deducibili dal reddito d’impresa secondo il criterio di competenza, salvo il caso in cui il diritto a tale indennità risulti da un atto che abbia data certa anteriore all’inizio del rapporto. È evidente che tale posizione presa dall’Agenzia delle Entrate non è sicuramente in linea con quanto stabilito e voluto dal Legislatore con l’art. 105 del Tuir, non avendo in nessun modo condizionato la deducibilità per competenza del Tfm alle stesse condizioni di cui all’art. 17, comma 1, lettera c), del Tuir. Dello stesso avviso anche l’Associazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano la quale con la norma comportamentale n.180/2011 prevede espressamente la non necessità di alcun documento avente data certa per rendere deducibile, per competenza, l’indennità di fine mandato riconosciuta all’amministratore.
Questi contrasti interpretativi hanno generato in questi anni confusione e contenziosi, alimentati anche da una giurisprudenza non sempre unanime sull’argomento. Ad esempio la sentenza n. 1869/15/2014 della Commissione tributaria regionale della Lombardia ha precisato che il trattamento di fine mandato (Tfm) deve essere dedotto secondo il principio della competenza, anche in assenza di una specifica delibera assembleare che lo prevede, qualora dalla lettura dello Statuto emerga una stretta connessione tra Tfm stesso e compenso degli amministratori. La Cassazione con la sentenza n. 18752/2014 ha sancito che la deducibilità del TFM richiede che il diritto a tale indennità risulti da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.
Di fronte a tale incertezze e al fine di evitare inutili contenziosi, nella pratica si ricorrere sovente alle dimissioni degli amministratori e alla loro nomina ex novo, con contestuale delibera di compensi e indennità di fine mandato aventi data certa. Per la determinazione della data certa si può fare riferimento, come indicato nella Risoluzione n. 10/E/2007, a:
- la formazione di un atto pubblico;
- l’apposizione di autentica, il deposito del documento o la vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile;
- la registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico;
- il timbro postale che deve ritenersi idoneo a conferire carattere di certezza alla data di una scrittura tutte le volte in cui lo scritto faccia corpo unico con il foglio sul quale il timbro stesso risulti apposto;
- l’utilizzo di procedure di protocollazione o di analoghi sistemi di datazione che offrano adeguate garanzie di immodificabilità dei dati successivamente alla annotazione (ad esempio lo scambio anche tramite PEC);
- l’invio del documento a un soggetto esterno, per esempio un organismo di controllo.
Questo iter è facilmente perseguibile nell’ambito delle società di capitali ma nelle società di persone, di fatto, è praticamente impossibile, stante il nesso imprescindibile tra la figura del socio e quella di amministratore; le dimissioni di quest’ultimo, infatti, equivarrebbero allo scioglimento del vincolo societario. Ciò evidenza, ulteriormente, come la forzatura interpretativa ad opera delle Entrate nel limitare la deducibilità del TFM ad un documento con data certa anteriore all’inizio del rapporto, potrebbe spingere le società di persona a sostenere oneri davvero eccessivi per le finalità perseguite, il che sarebbe costituzionalmente inaccettabile.
In questi casi stabilire a favore degli amministratori il trattamento di fine mandato (T.F.M.), mediante l’accantonamento in apposito fondo, direttamente all’interno dei patti sociali potrebbe ovviare a questa impasse. D’altronde, secondo quanto riportato dalle stesse Entrate, ciò che ne consente la deducibilità per competenza in capo alla società è che il diritto all’indennità risulti da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto. Così facendo, quindi, tale diritto potrebbe risultare definitivamente acquisito essendo ancorato all’atto pubblico di costituzione dell’ente e alla contestuale nomina dell’organo amministrativo, potendone rinviare la definizione del quantum e le modalità di erogazione ad un successivo accordo unanime dei soci.
3 Novembre 2017 a 19:41
Buonasera, la domanda è: qualora si ricorra alle dimissioni degli amministratori e alla loro nomina ex novo, con contestuale delibera di compensi e indennità di fine mandato aventi data certa, esiste una norma che stabilisca quanto tempo debba trascorrere dalle dimissioni alla nuova delibera con TFM?
https://www.ecnews.it/la-gestione-del-tfm-nellambito-delle-societa-di-persone/