Legge delega di riforma del sistema fiscale: da chimera a quasi realtà
di Giovanni ValcarenghiNel Consiglio dei Ministri dello scorso 4 settembre si è aggiunta una ulteriore tessera per completare il mosaico della Legge Delega; così, sono stati approvati (al secondo esame preliminare) 5 decreti legislativi dopo il prescritto parere delle Commissioni Parlamentari. La palla torna ora alle medesime Commissioni per un ulteriore parere non vincolante.
Un primo decreto riguarda norme di semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. L’intervento, che mira a rendere maggiormente certo e spedito il processo di pagamento, elimina la norma che prevedeva, in caso di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, il pagamento degli interessi sugli interessi e sulle sanzioni. È stato inoltre portato da 5 a 7 giorni il ritardo qualificato come lieve inadempimento, che non determina, quindi, la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Confermata, invece, la norma che riconosce il ‘lieve inadempimento’ (e relativa rateizzazione) nei casi di minore versamento fino al 3% del dovuto con il limite massimo di 10.000 euro. Novità anche sul versante degli aggi, sostituiti con gli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione. Confermate le norme che prevedono, in caso di definizione concordata dell’accertamento, il pagamento in quattro anni (anziché tre come avviene attualmente), con un minimo di otto rate e un massimo di sedici. Per le somme iscritte a ruolo l’agente della riscossione può concedere dilazioni nel pagamento fino ad un massimo di 72 rate mensili, dietro semplice richiesta del contribuente che dichiari di versare in una situazione temporanea di difficoltà. Per somme superiori a 50.000 euro la dilazione può essere concessa solo se il contribuente fornisce adeguata documentazione.
Il secondo decreto (di minore interesse) riguarda la stima e monitoraggio dell’evasione fiscale, unitamente alla necessità di riordino delle spese fiscali. Si tratta, in sostanza, di prevedere forme che verifichino la efficacia degli interventi normativi, al fine di meglio orientarli.
Il terzo decreto ha per oggetto la revisione della disciplina dell’organizzazione delle agenzie fiscali;
l’obiettivo è quello del potenziamento dell’efficienza dell’azione amministrativa e della razionalizzazione della spesa. È previsto il riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo per facilitare gli adempimenti tributari, contribuire ad accrescere la competitività delle imprese italiane e favorire l’attrattività degli investimenti in Italia.
Il quarto decreto si occupa della riforma del sistema sanzionatorio penale e amministrativo, secondo il principio della proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti. In sostanza, l’obiettivo è quello di giungere ad un sistema che tenga conto dei comportamenti che, seppure illeciti, sono comunque privi di elementi fraudolenti e quindi meno gravi. Sono invece rese più severe le sanzioni penali in caso di comportamenti fraudolenti. Il nuovo regime penale si applica subito dall’entrata in vigore del provvedimento, mentre il nuovo regime delle sanzioni amministrative si applica dal primo gennaio 2017.
Accogliendo le osservazioni dei pareri parlamentari si segnala, per l’omessa dichiarazione, l’introduzione della norma che aumenta la pena per il sostituto di imposta (si passa da un minimo di un anno ad un massimo di 3 anni, a un minimo di un anno e messo ad un massimo di 4 anni). In tema di dichiarazione infedele, la soglia di punibilità sale da 50.000 euro a 150.000 euro di imposta evasa. Il reato scatta anche quando l’imponibile evaso supera i 3 milioni di euro (prima il limite era di 2 milioni) o comunque il 10% del totale dei ricavi. Sul versante dell’omesso versamento dell’IVA, il decreto introduce la soglia di punibilità pari a 250.000 euro per ciascun periodo di imposta. Al di sotto di tale soglia si applicano le sanzioni amministrative.
Nel comparto delle sanzioni amministrative, il decreto dà attuazione al principio di proporzionalità della risposta sanzionatoria di fronte a condotte illecite che riguardano le imposte dirette, l’Iva e la riscossione dei tributi. Ad esempio, in caso di omessa dichiarazione, la sanzione è proporzionale al ritardo nell’adempimento. Se la dichiarazione viene poi presentata entro il termine per la dichiarazione dei redditi successiva, la sanzione base è ridotta della metà. Nei casi di condotte fraudolente, invece, la sanzione viene aumentata del 50%. È prevista inoltre una riduzione di un terzo della sanzione base nel caso in cui la maggiore imposta accertata o il minore credito accertato siano complessivamente inferiori al 3% rispetto all’imposta o al credito dichiarato.
L’ultimo decreto si occupa della revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, ha ad oggetto: l’estensione degli strumenti deflattivi del contenzioso; l’estensione della tutela cautelare al processo tributario; l’immediata esecutività delle sentenze per tutte le parti.
L’immediata esecutività delle sentenze riguarda quelle aventi ad oggetto l’impugnazione di un atto impositivo, oppure un’azione di restituzione di tributi in favore del contribuente e, dopo il parere delle Commissioni parlamentari, anche quelle emesse su ricorso della parte avverso gli atti relativi alle operazioni catastali. Per quanto riguarda l’esecutività delle sentenze in favore dell’Amministrazione, resta il meccanismo della riscossione frazionata del tributo per non aggravare la situazione dei contribuenti. Per l’immediata esecutività delle sentenze a favore del contribuente, per pagamenti di somme superiori a 10.000 euro, può essere richiesta idonea garanzia il cui onere graverà comunque sulla parte che risulterà definitivamente soccombente nel giudizio. Per ridurre il contenzioso tributario viene potenziato lo strumento della mediazione che attualmente riguarda solo gli atti posti in essere dall’Agenzia delle Entrate con valore non superiore ai 20.000 euro. Con il decreto, il reclamo finalizzato alla mediazione si applica a tutte le controversie, indipendentemente dall’ente impositore, comprese quindi quelle degli enti locali. Il reclamo viene esteso anche alle controversie catastali (classamento, rendite, ecc.) che a causa del valore indeterminato ne sarebbero state escluse. Dal punto di vista soggettivo il reclamo è esteso a Equitalia e ai concessionari della riscossione. Lo strumento della conciliazione si applica anche al giudizio di appello (fino ad ora riguardava solo le cause di primo grado). La tutela cautelare viene estesa a tutte le fasi del processo tributario. Ciò comporta che: a) il contribuente può chiedere la sospensione dell’atto impugnato in presenza di un danno grave; b) le parti possono sempre chiedere la sospensione degli effetti della sentenza, sia di primo grado che di appello, analogamente a quanto previsto dal codice di procedura civile.
In tema di interpelli, invece, il decreto intende potenziare e razionalizzare l’istituto dell’interpello per dare ai contribuenti certezza circa i tempi di risposta da parte dell’amministrazione finanziaria e circa l’applicazione dei pareri che vengono forniti. Vengono individuate quattro categorie di interpello: ordinario, probatorio, anti abuso, disapplicativo. Recependo le indicazioni delle commissioni parlamentari, con il nuovo l’interpello ordinario, la proposizione di un’istanza di interpello viene declinata in due modi, tra loro complementari: il primo non differisce in nulla rispetto a quanto attualmente previsto mentre il secondo dà rilievo più all’obiettiva incertezza sulla qualificazione della fattispecie che all’interpretazione delle norme di legge invocate dal contribuente nel caso concreto. È prevista una riduzione dei tempi di risposta per gli appelli ordinari che passano da 120 giorni a 90 giorni e un riconoscimento della certezza dei tempi di risposta (fissati in 120 giorni) per tutte le altre tipologie. Vige la regola del silenzio-assenso, per cui qualora una risposta non pervenga entro il termine previsto diventa valida la soluzione prospettata dal contribuente. La risposta all’interpello, scritta e motivata, vincola l’amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione trattata e limitatamente al richiedente. Infine, per quanto riguarda le regole di istruttoria dell’interpello, quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, gli uffici finanziari chiedono all’istante di integrare la documentazione. Inoltre, in caso di richiesta di documentazione integrativa il termine per la risposta diventa più breve del termine previsto ed è pari a 60 giorni per tutti gli interpelli.