Il ricalcolo dell’acconto Irpef nel modello Unico PF 2015
di Luca MambrinNel modello Unico va riportato, se dovuto, l’ammontare dell’acconto Irpef per l’anno 2015; per stabilire se è dovuto o meno l’acconto occorre verificare l’importo indicato nel rigo RN34, rigo “Differenza”. Se questo importo:
- non supera euro 51,65 l’acconto non è dovuto;
- supera euro 51,65 l’acconto è dovuto nella misura del 100% del suo ammontare.
Atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l’acconto risulta dovuto qualora l’importo del rigo RN34 risulti pari o superiore a 52 euro. L’acconto così determinato deve essere versato:
- in unica soluzione, entro il 30 novembre 2015, se l’importo dovuto è inferiore a 257,52 euro;
- in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro, di cui: la prima, nella misura del 40%, entro il 16 giugno 2015 (o 6 luglio 2015), ovvero entro il 16 luglio 2015 (o 20 agosto 2015) con la maggiorazione dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo; la seconda, nella restante misura del 60%, entro il 30 novembre 2015.
Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2015 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.
Al fine del corretto calcolo dell’acconto Irpef 2015, in alcune specifiche situazioni è necessario procedere al ricalcolo dell’acconto Irpef, ovvero alla rideterminazione del reddito complessivo e del rigo differenza, assumendo quindi come base di riferimento il reddito e l’imposta che si sarebbero determinati applicando o non applicando una determinata norma, invece che il reddito e l’imposta determinati applicando il metodo storico (o il metodo previsionale).
Si tratta in particolare delle seguenti situazioni:
- i soggetti non residenti devono calcolare l’acconto Irpef per l’anno 2015 senza tener conto della detrazione per carichi di famiglia, di cui all’art. 12 del Tuir, salvo quanto previsto con riferimento ai “non residenti Schumaker” di cui all’art. 7, L. n. 161/2014;
- in presenza di redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20% (Quadro RM), l’acconto Irpef per l’anno 2015 deve essere calcolato tenendo conto anche di tali redditi (art. 59- ter, comma 5, del D.L. n. 1/2012);
- in presenza di redditi d’impresa, l’acconto va calcolato tenendo conto dell’art. 34, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante);
- in presenza di redditi dei terreni, l’acconto Irpef per l’anno 2015 deve essere calcolato rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario del 30% in luogo della rivalutazione del 15%. Per i coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (casella di colonna 10 barrata nel rigo dei terreni del quadro RA), l’ulteriore rivalutazione è pari al 10% in luogo della rivalutazione del 5%;
- in presenza di redditi dei fabbricati, l’acconto Irpef per l’anno 2015 deve essere calcolato senza tener conto dei benefici fiscali relativi all’agevolazione per sospensione della procedura esecutiva di sfratto, per usufruire dei quali è prevista l’indicazione del codice 6 nella colonna 7 dei righi dei fabbricati.
Al fine del corretto calcolo dell’acconto, da riportare nel rigo RN62, nei casi descritti si deve, pertanto, preventivamente procedere alla rideterminazione del reddito complessivo e dell’importo corrispondente al rigo RN34, introducendo, per ciascun caso, i correttivi previsti dalla norme vigenti, secondo le indicazioni sopra riportate. In particolare nel rigo RN61:
- in colonna 1 (casi particolari), va barrata la casella se si rientra in uno dei casi particolari sopra indicati;
- in colonna 2 (reddito complessivo), va indicato l’importo del reddito complessivo ricalcolato;
- in colonna 3 (imposta netta), va indicato l’importo dell’imposta netta ricalcolata;
- in colonna 4 (differenza), va indicato il nuovo ammontare dell’importo differenza.
Nel rigo RN62 va indicato l’importo relativo all’acconto Irpef 2015, tenendo presente che:
- nella colonna 1, va indicato l’importo della prima rata di acconto dovuta;
- nella colonna 2, va indicato l’importo della seconda o unica rata di acconto dovuta.
Se nel rigo RN61 è stata barrata la casella “casi particolari” allora l’importo del rigo differenza, sulla base del quale deve essere verificato se dovuto l’acconto 2015 ed il relativo ammontare, sarà pari all’importo indicato al rigo RN61 col. 3, mentre se nel rigo RN61 non è stata barrata la casella di colonna 1 “casi particolari” allora si dovrà far riferimento all’importo indicato al rigo RN34.