26 Agosto 2015

Necessaria la scia per l’asd che cede materiale sportivo agli associati

di Carmen MusuracaGuido Martinelli
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Molte associazioni e società sportive dilettantistiche oltre all’ordinario esercizio di promozione e organizzazione di attività a carattere sportivo in favore dei propri associati o dei tesserati, intraprendono all’interno della sede sociale delle attività a carattere tipicamente commerciale e da assoggettare a tassazione, al fine di incrementare i proventi conseguiti e poter così contare su maggiori disponibilità per il perseguimento delle proprie finalità sociali.

Tra le attività commerciali più frequentemente poste in essere, unitamente a quelle di carattere promo pubblicarlo, c’è la cessione in favore solo dei propri associati anche di materiale sportivo di vario genere, sia attrezzatura o abbigliamento indispensabili per la pratica dell’attività, sia anche solo gadgets e magliettine con i loghi dell’associazione o della Federazione sportiva o dell’ente di promozione al quale si è affiliati.

L’associazione sportiva dilettantistica che intende svolgere stabilmente attività di cessione di materiale sportivo in favore dei propri associati non dovrà richiedere particolari autorizzazioni amministrative ma è tenuta alla presentazione della SCIA – Segnalazione Certificata di inizio attività di cui all’art. 16 D.Lgs. n. 114 del 1998 così come modificato nel 2010 ed inoltre, esercitando un’attività indubbiamente economica anche se solo in via accessoria e sussidiaria rispetto a quella istituzionale di promozione e organizzazione di attività sportiva, deve comunque iscriversi al REA nell’ambito della provincia nella quale esercita l’attività.

In merito al necessario rispetto degli adempimenti di carattere amministrativo di cui sopra si è anche espresso il Ministero dello Sviluppo Economico con una interessante recente risoluzione, la n. 22710 del 18 febbraio 2015 attraverso cui, rispondendo a un preciso quesito posto in proposito da un Comune, conferma la doverosità delle segnalazioni indicate.

L’ente locale chiedeva, infatti, se un’asd che intende svolgere in aggiunta all’attività istituzionale anche quella di cessione di materiale sportivo nei confronti degli aderenti alla medesima, sia tenuto alla presentazione della SCIA tramite il SUAP per l’esercizio di vicinato.

Il Ministero, nel formulare la risposta al quesito, richiama, riportandolo per intero in corsivo virgolettato, quanto specificato dall’Agenzia delle entrate con nota del 21 novembre 2013 (consulenza giuridica n. 954-17/2013) in riferimento alla fattispecie di un’asd che esercitava attività di somministrazione di alimenti e bevande anche su aree pubbliche.

In ragione di quanto confermato dall’amministrazione finanziaria, infatti, il Ministero chiarisce come non residui alcun dubbio in merito alla qualificazione come commerciale dell’attività di cessione di beni nuovi prodotti per la vendita al pari dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande anche se svolte esclusivamente in favore dei propri associati e ciò in diretta attuazione dei commi 3 e 4 dell’art. 148 TUIR, norma che disciplina fiscalmente il trattamento dei proventi conseguiti da parte degli enti non commerciali a carattere associativo e come ormai pacificamente statuito anche dalla Cassazione di cui viene citata a titolo esemplificativo la pronuncia n. 11456 del 2010.

Premessi i concetti e le norme di cui sopra la risoluzione afferma, pertanto, che: “con riferimento alla specifica richiesta dell’istituto applicabile ai fini dell’avvio dell’attività di cessione di materiale sportivo agli associati, la scrivente ritiene che tale attività, potendo ritenersi assimilabile ad una attività rivolta ad una cerchia determinata di soggetti, sia assoggettabile alla SCIA di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, così come modificato dall’articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i..

L’associazione in parola, inoltre, esercitando un’attività economica, anche se solo in via accessoria e sussidiaria, deve iscriversi al REA – Repertorio Economico Amministrativo – nell’ambito della provincia nella quale esercita l’attività.

Infine, si precisa che l’esercizio di tale ulteriore attività di vendita, in quanto non prevalente e strumentale all’attività istituzionale, non comporta, ad avviso della scrivente, modifiche dell’atto costitutivo”.

 

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