24 Agosto 2015

Quando il debito bancario a breve si inchioda: problemi di ristrutturazione

di Massimo Buongiorno
Scarica in PDF

Il debito erogato dalle banche ad un’impresa con scadenza inferiore a 18 mesi viene solitamente definito “a breve termine”.

La natura delle operazioni può essere molto diversificata potendo includere anche finanziamenti con un piano di ammortamento ma contenuto entro il termine indicato. Quanto rileva di seguito sono invece le linee messe a disposizione dalla banca per il finanziamento del capitale circolante (anticipazione delle fatture/ri.ba. salvo buon fine, linee import) e per garantire l’elasticità di cassa dell’impresa (apertura di credito in conto corrente).

La ratio sottostante a queste operazioni consiste nel fornire all’impresa uno strumento per allineare incassi e pagamenti e per fronteggiare uscite di cassa impreviste o picchi stagionali.

Per questo motivo è lecito attendersi che le linee a breve siano frequentemente movimentate, che il saldo sia variabile in corso d’anno e che si alternino periodi di intenso utilizzo a periodo di significativo rientro. Al contrario quando le linee mostrano una scarsa movimentazione e si attestano su importi superiori al 70% dell’accordato, per le banche suona un primo campanello d’allarme.

I motivi per i quali il debito a breve si inchioda sono solitamente due:

  1. Le linee a breve sono state utilizzate per finanziare un investimento a medio lungo termine che non ha forniti i risultati sperati;
  2. L’impresa è entrata in crisi di liquidità e deve attingere risorse, dove è possibile.

Nell’ottica di ristrutturare il debito e riportare un soddisfacente equilibrio finanziario nell’impresa, il debito a breve deve essere analizzato in profondità e richiede un’attenzione particolare per evitare pericolose sottovalutazioni di problemi esistenti e da risolvere.

Un primo aspetto riguarda la dinamica degli incassi e dei pagamenti e la conseguente evoluzione dell’esposizione bancaria a breve nel periodo che intercorre tra l’avvio delle attività dei consulenti per la ristrutturazione e la sottoscrizione della convenzione che regolerà i nuovi rapporti tra banche e impresa. Se l’impresa ha debito a breve inchiodato, è necessario che venga richiesto al ceto bancario uno stand still che preveda il mantenimento dell’accordato sulle linee a breve fino a quando non si sarà raggiunto l’accordo.

La trasformazione delle linee a breve in debito consolidato implica un utilizzato sostanzialmente coincidente con l’accordato. In queste situazioni l’incasso dal cliente chiude l’anticipazione ma non genera liquidità disponibile fino a che l’impresa non presenta nuove fatture che riempiono lo spazio liberato dall’incasso dal cliente. Se l’impresa dimentica di chiedere uno stand still e le banche riducono l’accordato seguendo la dinamica degli incassi (quello che tecnicamente si definisce “mettere a rientro”) gli incassi dai clienti non generano più nuova liquidità, impedendo l’effettuazione di parte o tutti i pagamenti e rendendo impossibile la ristrutturazione.

E’ peraltro doveroso notare che la concessione di uno stand still è normalmente subordinata alla presentazione di una previsione mensilizzata degli incassi e dei pagamenti che tranquillizzi il ceto bancario a fronte del rischio di un aggravamento dello stato di insolvenza.

Un secondo problema riguarda la presentazione in banca di documenti non idonei all’anticipazione. Rientrano in questa fattispecie, la presentazione di fatture inesistenti (o solamente di ordini non ancora fatturati) e le presentazioni della stessa fattura a più istituti di credito.

Pur senza addentrarsi nelle responsabilità in sede civile e anche penale di tali comportamenti, andrà considerato che se l’impresa si è comportata nel modo descritto è perché gli accordati sugli anticipi sono maggiori dei crediti anticipabili; ne deriva che una parte delle anticipazioni non ha un sottostante commerciale ma è assimilabile ad un’apertura di credito in conto corrente per un accordato che il sistema bancario non ha voluto riconoscere al cliente.

In tali situazioni, è necessario ricostruire in dettaglio gli importi e negoziare un consolidamento del debito con rimborso nel medio o anche lungo termine compatibilmente con la liquidità che l’impresa prevede di generare.

Nei casi di crisi di liquidità indotte da investimenti sfortunati finanziati con linee a breve (assai più frequenti di quanto si possa pensare) si dovrà analogamente procedere ad un consolidamento, eventualmente valutando la possibilità di prestare idonee garanzie (ad esempio un’ipoteca sul nuovo capannone).

In conclusione, l’utilizzo scorretto delle linee a breve può essere sostenibile per brevi periodi e per un’impresa florida altrimenti richiede un intervento, spesso difficile da ottenere dal sistema bancario, ma comunque indispensabile per ricostruire un equilibrio finanziario duraturo.