6 Agosto 2015

Accertamento con adesione e acquiescenza

di Luigi Ferrajoli
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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12006/15 chiarisce aspetti e peculiarità di alcuni istituti deflattivi del contenzioso la cui frequente adozione da parte del contribuente pone problematiche legate alla compatibilità tra gli strumenti.

In particolare, la problematica sottoposta all’attenzione del Supremo Collegio afferiva alla possibilità in seguito alla procedura di adesione, esperita infruttuosamente dal contribuente, di definire l’avviso di accertamento con il pagamento ridotto delle sanzioni ex art.17, co.2, D.Lgs. n.472/97.

La Corte ha definitivamente concluso per l’alternatività degli strumenti fornendo una puntuale disamina della diversa natura e finalità delle norme istitutive di questi, richiamando anche un precedente orientamento (Cass. 1839/2010) in cui veniva affermato che: “in tema di accertamento per adesione, il D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6 consente al contribuente di chiedere all’Ufficio la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione, ma la scelta di invitarlo ad aderire alla definizione transattiva e di fissarne il contenuto è riservata all’Amministrazione finanziaria, con la conseguenza che, qualora la stessa ritenga di non addivenire all’accordo, non spetta la riduzione delle sanzioni“.

In particolare, chiarisce la pronuncia, con l’istituto della c.d. acquiescenza, disciplinato dall’art.15 D.lgs. n.218/97, viene consentita al contribuente la possibilità di prestare completa acquiescenza agli addebiti riportati nell’atto impositivo ricevuto, conseguentemente rinunciando espressamente alla facoltà di proporre ricorso dinanzi alla competente Commissione tributaria e di avvalersi della procedura di accertamento con adesione, ed ottenendo in tal modo la riduzione della sanzione ad un quarto (ora ad un terzo, ex L. n. 220/10).

La sentenza chiarisce la ratio deflativa dell’istituto, che consente, da un lato, all’erario di incassare in breve termine gli importi dovuti evitando il contenzioso o la riscossione dei detti importi tramite ruolo, e, dall’altro, al contribuente, che ritiene non sussistano valide ragioni per contrastare l’accertamento notificatogli, di versare solo in parte le sanzioni irrogategli.

Con l’accertamento con adesione (c.d. concordato), disciplinato dall’art.6 D.Lgs. n.218/97, viene consentito al contribuente, che ritiene possibile addivenire in contraddittorio con l’Agenzia ad un componimento bonario rispetto alla pretesa impositiva, patteggiare l’imponibile accertato dall’Ufficio e ottenere uno sconto sulle sanzioni irrogate (un quarto, ora un terzo, del minimo edittale); secondo quanto disposto dall’art.2, co.3, D.Lgs. n.218/97, successivamente alla definizione dell’accertamento, quest’ultimo, di regola e salvo le eccezioni di cui al comma quarto, non è più impugnabile dal contribuente, nè modificabile o integrabile da parte dell’Ufficio.

La Corte specifica oltremodo che l’automatica sospensione, per un periodo di 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione o spedizione dell’istanza, del termine per impugnare l’atto di accertamento, che l’attivazione della procedura comporta, ha la finalità di garantire al contribuente, che non riesca ad accordarsi con l’Ufficio, la possibilità di proporre tempestivo ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale. La necessità della prevista sospensione conferma la diversa ed in un certo senso antitetica natura dell’istituto rispetto a quello dell’acquiescenza, posto che con l’istanza di accertamento con adesione il contribuente non presta affatto acquiescenza rispetto alla pretesa fiscale, sicché gli viene consentito, in caso di mancato accordo con l’Ufficio, di contestarla successivamente, perdendo ovviamente il beneficio della riduzione delle sanzioni.

Anche in tal caso evidente è la ratio deflativa dell’istituto, che consente, da un lato, all’erario di trovare un accordo su questioni non pacifiche inerenti la pretesa fiscale, evitando in tal modo il contenzioso ed incassando in breve tempo gli importi dovuti, e, dall’altro, al contribuente di pagare in misura ridotta le sanzioni.

Infine, con la c.d. definizione agevolata delle sanzioni (“definizione in via breve“), disciplinata dall’art.17, co.2, del D.Lgs. n.472/97, viene consentito al contribuente di estinguere l’obbligazione sanzionatoria nascente dalla violazione commessa, pagando, entro un determinato termine, una somma a titolo di sanzione amministrativa di ammontare pari ad un quarto (ora un terzo) delle sanzioni irrogate.

Tale definizione agevolata, riferita solo alle sanzioni come è stato chiarito anche dalla Circolare dell’Amministrazione Finanziaria n. 180/98, comporta l’estinzione dell’eventuale controversia solo limitatamente ai profili sanzionatori derivanti dalla violazione delle norme tributarie, ferma restando la contestabilità in sede giudiziale degli aspetti legati al pagamento dell’imposta da cui scaturisce la sanzione. La ratio dell’istituto in questo caso consiste nel consentire all’Erario di incassare in tempi rapidi (seppur in misura ridotta) le sanzioni irrogate ed al contribuente, che ritiene di essere nel giusto senza tuttavia averne la certezza, di bloccare le sanzioni ridotte versando il corrispondente ammontare, e, nello stesso termine di legge, proporre eventuale ricorso alla Commissione tributaria.