Contraddittorio o atto immediato? Questo il dilemma
di Giovanni ValcarenghiPaolo NoventaCi mancano punti fermi, questo è certo. Ed i riferimenti carenti si ripercuotono sui comportamenti degli uffici e delle Commissioni tributarie che ondeggiano (legittimamente) su questioni per le quali si dovrebbero avere granitiche certezze.
Ma non ci scoraggiamo, in quanto siamo abituati a dover galleggiare in questo sistema tributario.
La riflessione ci viene suggerita analizzando una recente sentenza di merito (CTP Asti, numero 106 del 18 giugno 2015) nella quale si torna sul tema della obbligatorietà, o meno, del preventivo contraddittorio con il contribuente.
A noi pare, sommessamente, un punto assai importante, sul quale non dovrebbero essere ammessi tentennamenti: l’obbligo o c’è, oppure è assente.
Rigettiamo, invece, gli approcci che tendono a funzionare a corrente alterna, a prescindere dalla specifica situazione che ci si trova ad analizzare. Non ci pare corretto, in sostanza, che sia il Giudice a poter stabilire, a posteriori, se il confronto preventivo possa assumere rilevanza nell’iter di formazione dell’atto.
Dei giudizi postumi, ad onore del vero, abbiamo tutti piene le tasche, proprio per la ragione che tendono a calpestare il diritto del contribuente (se si ritiene che il medesimo esista) a vedere rispettato un determinato percorso.
Per comprendere, è come se si ammettesse che un automobilista che passa con il semaforo rosso commette un’infrazione solo e soltanto se sopraggiunge qualcuno all’incrocio; diversamente, il comportamento non dovrebbe essere sanzionato se nulla è accaduto (nella metafora, ovviamente, l’automobilista è l’amministrazione finanziaria e non il contribuente).
Venendo ai fatti, trascurando le questioni qui non di interesse, il contribuente impugnava l’avviso di accertamento in quanto non preceduto da effettivo contraddittorio.
Sul punto, i Giudici svolgono un ampio ragionamento (coinvolgendo la giurisprudenza comunitaria) che, a nostro parere, risulta influenzato dalla particolare situazione in discussione. In merito alla lamentata nullità degli atti per mancanza di contraddittorio preventivo la Commissione, discostandosi da alcune decisioni emesse in precedenza, ritiene di respingere tale motivo di ricorso alla luce della recentissima giurisprudenza della Corte di Cassazione formatasi sul punto successivamente alla sentenza della Cass. Sez. Un. 19667-19668/2014.
Ed ancora … Cosı` ogni enfatizzazione, recentemente criticata in dottrina, dell’orientamento espresso dalla Corte di giustizia sul caso Sopropé, non può che fare i conti con le precisazioni contenute nelle successive decisioni sul caso Sabou e soprattutto sul caso Kamino. Quest’ultima recentissima pronunzia, …, chiarisce che ‘‘il giudice nazionale, …, può, nel valutare le conseguenze di una violazione dei diritti di difesa, in particolare del diritto di essere sentiti, tenere conto della circostanza che una siffatta violazione determina l’annullamento della decisione adottata al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di tale irregolarità tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso’’.
Si citano, a supporto, una serie di sentenze (Cassazione n. 960 del 21/1/ 2015; n. 959 del 21/1/2015; n. 992 del 21/1/2015; n. 6232 del 27/3/2015) che, onestamente sono poco pertinenti e coerenti con la situazione, se non fosse che tutte giustificano presunte violazioni degli organi accertatori, sulla scorta del fatto che maggiore è il beneficio che ne trae l’Erario rispetto alla compressione dei diritti del contribuente.
Ma le casistiche evocate non parlano mai di diritto al contraddittorio, essendo casomai riferite alle modalità di acquisizione della documentazione in carenza dei presupposti formali necessari, piuttosto che la documentazione abilitante l’accesso ai locali dell’impresa.
Stranamente, invece, i Giudici di Asti tacciono sulle seguenti circostanze:
- il generalizzato diritto al contraddittorio, e la conseguenza nullità dell’atto stilato in spregio di tale diritto, è stato affermato con sentenza a Sezioni Unite della Cassazione (n.19667/2014, citata quale approdo cui si ritiene di discostarsi);
- sulla presenza dell’Ordinanza 527 del 14 gennaio 2015, con la quale è stata nuovamente rimessa la Primo Presidente la questione della conseguenza di nullità dell’atto nel caso di mancanza di contraddittorio preventivo. Peraltro, in tale Ordinanza si ricostruiscono bene i due orientamenti ideologici di fondo, lasciando trasparire il timore che, confermandosi l’orientamento vigente, si potrebbe svuotare gran parte del lavoro dell’amministrazione finanziaria.
Ora, da tali due circostanze, a nostro giudizio dovrebbe ora ricavarsi il principio per cui le affermazioni di principio contenute nella sentenza 19667/2014 sono tutt’altro che un punto di partenza, bensì un punto di arrivo dell’attuale giurisprudenza.
Ne è ulteriore testimonianza il fatto che la rimessione al Primo Presidente (ad opera di un Collegio Presieduto da Mario Cicala) ben dà l’idea che l’orientamento si ritiene granitico e, per tale motivo, non condividendolo si chiede che venga superato.
Quindi, oggi la regola è ciò che hanno statuito le SSUU e, sino a nuova pronuncia, a tale indicazioni ci si dovrebbe attenere.
Così non è stato nel caso specifico, peraltro nell’ambito di un accertamento che – da quanto emerge dalla sentenza – riguardava un contribuente piuttosto “disordinato”.
Chiudiamo allora con il nostro solito rammarico: perché, in un Paese che dovrebbe essere civile, anziché far lavorare i Giudici con sentenze numerose e contraddittorie, non si afferma chiaramente il principio?
Basterebbe dire che il contraddittorio non è obbligatorio, e chi avrà il coraggio di scriverlo nero su bianco se ne assumerà le responsabilità del caso. L’Amministrazione finanziaria, peraltro, farebbe meglio ad attivarlo sempre il confronto preventivo, di modo che tutte le possibili censure successive sarebbero immediatamente sgonfiate. Ma non si può, o non si vuole, perché altrimenti calerebbero gli importi accertati.
E andiamo pure avanti così.