Accordi di negoziazione assistita esenti da imposta di registro
di Alessandro BonuzziI contribuenti che si avvalgono del nuovo strumento giuridico della negoziazione assistita per le risoluzioni consensuali di separazione non devono pagare l’imposta di registro, di bollo e le altre imposte relative agli atti e ai documenti del procedimento di scioglimento del matrimonio. Lo ha chiarito la risoluzione n. 65/E dell’Agenzia delle Entrate di ieri.
Il D.L. n.132/2014 ha introdotto nell’ordinamento alcune disposizioni idonee a consentire la riduzione del contenzioso civile, prevedendo, da un lato, la possibilità di trasferire in sede arbitrale procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria, d’altro lato, la promozione, in sede stragiudiziale, di procedure alternative alla ordinaria risoluzione delle controversie nel processo.
In particolare, la risoluzione dei conflitti e delle controversie in via stragiudiziale è stata favorita dall’introduzione di un nuovo istituto: la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato. Tale procedura può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale nonché di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sul punto la risoluzione in commento chiarisce che il conseguente accordo produce i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziari che concludono i procedimenti di separazione e divorzio; infatti, se ritenuto regolare dal Procuratore della Repubblica, esso può essere posto alla base per l’effettuazione delle dovute annotazioni negli atti dello stato civile riguardanti i coniugi.
In altri termini, a parere dell’Agenzia, gli effetti dell’accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita sono parificati a quelli conseguenti ai provvedimenti giudiziali di separazione e di divorzio.
Con riferimento a questi ultimi, si ricorda che l’art.19 della legge n.74/1987 stabilisce che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.
La ratio di tale disposizione è quella di agevolare tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso. In tal senso, l’esenzione fiscale trova applicazione anche con riferimento:
- al giudizio di separazione, in quanto finalizzato a promuovere, in breve tempo, una soluzione idonea a garantire l’adempimento delle obbligazioni che gravano sul coniuge non affidatario dei figli;
- agli accordi omologati dal tribunale aventi ad oggetto disposizioni negoziali a beneficio dei figli, a condizione che sia ivi esplicitamente previsto che le disposizioni stesse rappresentino elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Posta dunque la perfetta equiparazione con i provvedimenti giudiziali di separazione e di divorzio, l’Ufficio ritiene che anche coloro che si avvalgono del nuovo strumento giuridico della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati non devono pagare l’imposta di registro, di bollo e le altre imposte derivanti dagli atti e dai documenti del procedimento di scioglimento del matrimonio.