Il collegio sindacale di una associazione non riconosciuta
di Guido MartinelliL’associazione pur non essendo dotata di personalità giuridica è stata configurata dalla giurisprudenza come un soggetto di diritto distinto dagli associati in quanto ha un proprio patrimonio costituito dal fondo comune, una propria autonomia negoziale ed una propria capacità, del tutto distinti dalle persone degli associati e gli atti compiuti dagli amministratori le sono imputabili in base al rapporto di rappresentanza organica.
L’esistenza di un’associazione non riconosciuta non è condizionata da alcuna formalità: non deve, pertanto, necessariamente costituirsi a mezzo di atto pubblico o scrittura privata autenticata, salvo che tale forma non sia richiesta dalle leggi speciali e dagli elenchi a cui intende iscriversi (promozione sociale, associazioni sportive dilettantistiche, ecc.).
Elementi necessari dell’associazione in senso tecnico sono quindi l’accordo degli associati, che si vincolano fra di loro al conferimento di beni, servizi o della propria attività personale ed al rispetto delle regole che disciplinano la vita del gruppo, il perseguimento di uno scopo comune e la stabilità di detto gruppo.
In pratica, la disciplina è data fondamentalmente dagli accordi degli associati: essi sono quindi liberi di stipulare i propri patti sociali tramite uno statuto in cui si preveda il funzionamento dell’associazione ed i relativi strumenti, quali l’assemblea dei soci, che avrà determinati poteri decisionali in senso ampio, fra cui quello di nominare gli amministratori, il Consiglio Direttivo e gli eventuali organi di controllo, quali il collegio dei probiviri, quale organo di giustizia endoassociativo, o il collegio sindacale, per un controllo più accurato della legittimità dell’attività dell’organo amministrativo e di controllo dei conti.
L’opportunità dell’organo di controllo nasce proprio dalla separazione del patrimonio dell’associazione da quello dei singoli associati.
A differenza, però, di quanto viene previsto dal quinto libro del codice civile (artt. 2397 e ss.) per le società circa la necessaria e obbligatoria presenza del collegio dei sindaci, quale organo interno di controllo di legittimità sulla gestione sociale, nulla rileva, in merito a questo punto, per quel che concerne le associazioni non riconosciute. Alla luce della giurisprudenza prevalente e della dottrina dominante, appare evidente, infatti, che organi necessari di dette associazioni siano solamente da un lato l’assemblea, formata dall’intera collettività degli associati, che è “organo deliberativo” per tutte le materie rientranti nella sua competenza a norma di statuto, e dall’altro gli amministratori, che costituiscono l’ “organo esecutivo” e rappresentativo dell’ente, in quanto è proprio in virtù del loro operato che vengono eseguite le delibere assembleari ed è proprio attraverso di loro che l’associazione agisce e stabilisce i rapporti con i terzi. Ciò non toglie, comunque, la possibilità che il collegio sindacale sia espressamente (ma, ricordiamo, non necessariamente), previsto dallo statuto associativo ed in tal caso le norme di riferimento potranno, ma non dovranno essere necessariamente quelle dettate dal codice civile per le Spa. In merito a questo punto è opportuno ricordare che il contratto associativo in esame (che ha natura di contratto plurilaterale con comunione di scopo) è regolato, oltre che dalla propria normativa primaria ed esclusiva (artt. 36, 37 e 38 c.c.) e dalle norme dettate per le associazioni riconosciute che concernano soprattutto la base associativa sociale ed i rapporti interni, prescindendo dal loro riconoscimento e dalle sue conseguenze (e ciò in via analogica), anche dalle norme fissate dal codice per le società di persone, sempre che siano compatibili con le caratteristiche delle associazioni non riconosciute e soprattutto con quella dell’assenza del fine di lucro.
Tant’è che appare del tutto legittima anche la figura del revisore unico in assenza del collegio.
Si ricorda che al collegio sindacale vanno attribuite diverse funzioni tra cui quella di controllo (art. 2403, c. 1° c.c.) sull’amministrazione della società e sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, accertando la regolare tenuta della contabilità sociale, oltre alle funzioni consultive (artt. 2429, c. 2° e 2405 c. 1° c.c.) e a quelle di amministrazione attiva (artt. 2406 c.c.).
A completamento di quanto detto relativamente al collegio sindacale, si ricorda che nel caso in cui detto organo sia previsto dallo statuto associativo, i suoi componenti saranno i soci stessi, in quanto non essendo organo necessario non risulta parimenti necessario che i suoi membri siano revisori contabili, alla luce di quanto previsto dal D.Lgs. n. 39/2010 per le Spa, che ha sostituito il ruolo dei revisori ufficiali dei conti con un registro di revisori legali, istituito presso il Ministero, la cui iscrizione è subordinata a prova di controllo della competenza professionale.
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