13 Luglio 2015

Gli utilizzi della certificazione dei crediti vantati verso la P.A.

di Alessandro Perini
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L’impresa creditrice della pubblica Amministrazione può ottenere mediante la Piattaforma PCC resa disponibile dal Ministero dell’Economia e delle Finanze la certificazione del credito che attesti la sua certezza, liquidità ed esigibilità. Possono essere certificate le somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.

 

Per favorire lo smobilizzo dei crediti pubblici è stato attivato da un paio d’anni il processo di certificazione: avviene per il tramite di una piattaforma telematica (sistema PCC) predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato. Possono accreditarsi sia il titolare del credito che altre persone delegate ad operare per conto del creditore (ad esempio consulenti).

 

I creditori possono verificare la contabilizzazione sulla Piattaforma PCC delle fatture relative a crediti certi, liquidi ed esigibili. La richiesta della certificazione del credito obbliga l’ente pubblico destinatario della fattura elettronica ad indicare sul documento da rilasciare al creditore anche la data prevista di pagamento della fattura, indicazione non nota al fornitore al momento dell’emissione della fattura elettronica da inviare al Sistema di Interscambio. Inoltre, le pubbliche Amministrazioni devono comunicare sulla Piattaforma PCC le fatture per le quali è stato superato il termine di scadenza senza che sia stato disposto il pagamento entro il giorno 15 del mese successivo a quello previsto.

La certificazione del credito vantato verso la pubblica Amministrazione consente all’impresa di scegliere se:

  • attendere il pagamento che l’ente pubblico è tenuto ad effettuare entro la data di pagamento indicata;
  • effettuare la cessione pro-soluto del credito ad un istituto di credito ovvero chiedere un’anticipazione presso una banca o un intermediario finanziario abilitato;
  • chiedere all’Agente della riscossione o all’Agenzia delle Entrate la compensazione del credito certificato con debiti verso l’erario.

 

Una volta ricevuta la certificazione, l’impresa può avere interesse a rendere immediatamente liquido il credito commerciale: è consigliabile contrattare con il proprio istituto bancario una linea di anticipo fatture legata a crediti “pubblici”. La banca, avendo la certezza della liquidità e esigibilità del credito, finanzia l’impresa al tasso di interesse concordato tra le parti per il periodo intercorrente tra la data di ricevimento della certificazione e la data presunta di pagamento presente sulla certificazione. Qualora il credito non venga incassato entro il termine prestabilito, l’impresa creditrice maturerà il diritto per richiedere l’applicazione degli interessi attivi di mora per i giorni decorrenti dalla data di scadenza del credito alla data dell’effettivo incasso. Infatti, l’ottenimento della certificazione del credito non pregiudica il diritto del creditore agli interessi attivi relativi ai crediti scaduti.

 

Un’altra opzione per incassare il credito è l’utilizzo in compensazione con cartelle esattoriali o atti di accertamento esecutivi, consentita solamente se la notifica dei ruoli è avvenuta in data antecedente al 31 marzo 2014 (quindi, ad oggi, tale operatività dell’utilizzo in compensazione del credito certificato è limitata). Slegata da vincoli temporali è, invece, la compensazione del credito certificato verso la pubblica Amministrazione con somme dovute a seguito dell’adesione da parte del contribuente a forme deflattive del contenzioso. Qualora un contribuente voglia compensare un debito derivante dalla chiusura anticipata di una lite fiscale (accertamento con adesione; adesione al processo verbale di constatazione; adesione all’invito a comparire all’Ufficio; definizione agevolata delle sanzioni; acquiescenza; mediazione; conciliazione giudiziale) con un credito certificato verso la P.A., il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2014 e la Risoluzione n.16/E del 4 febbraio 2014 hanno approvato il modello F24 Crediti PP.AA. e i codici tributo da utilizzare per effettuare la compensazione. L’Agenzia delle Entrate trasmetterà alla Ragioneria generale dello Stato mediante la Piattaforma PCC l’importo del credito utilizzato in compensazione.

 

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