I chiarimenti dell’Agenzia sul ravvedimento dei tributi locali
di Fabio GarriniI chiarimenti forniti nella CM 23/E/15 dell’Agenzia delle Entrate in materia di ravvedimento operoso, oggetto di commento sulla pagine della presente rivista telematica, esplicano i propri effetti anche in relazione ai tributi locali che vanno in autoliquidazione (IMU e TASI); in particolare viene confermato il riferimento alla scadenza del versamento per l’applicazione delle riduzione ad 1/9 per ritardi non superiori ai 90 giorni.
Il nuovo ravvedimento e i tributi locali
La Legge di Stabilità 2015 (L. 190/14) è intervenuta a modificare le regole applicabili dal 2015 al ravvedimento operoso: il comma 637 della legge di Stabilità 2015 ha introdotto all’art. 13 del D.Lgs. 472/97, accanto a quelle già previste, ulteriori 4 ipotesi di riduzione.
Oggi la definizione può avvenire sulla base delle seguenti misure:
- riduzione ad 1/10 del minimo nei casi di mancato o insufficiente pagamento regolarizzato nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- (nuova) riduzione ad 1/9 del minimo nel caso di regolarizzazione entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione ovvero dall’errore commesso in assenza di dichiarazione periodica;
- riduzione ad 1/8 del minimo nei casi di regolarizzazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
- (nuova) riduzione ad 1/7 nel caso di definizione entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui è stata commessa l’irregolarità;
- (nuova) riduzione ad 1/6 per le definizioni intervenute oltre il termine precedente;
- (nuova) riduzione ad 1/5 nel caso di definizione successiva alla notifica di un PVC.
A tali fattispecie va poi aggiunta la riduzione ad 1/10 del minimo per la definizione della sanzione applicabile per l’omessa presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
All’articolo 13 viene aggiunto anche il nuovo comma 1-bis, il quale dispone che “le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis) e b-ter), si applicano ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate”. Essendo IMU e TASI tributi non amministrati dall’Agenzia delle Entrate, occorre ben valutare quali siano le riduzioni applicabili alla definizione spontanea da parte del contribuente.
Visto il tenore letterale della norma, ai tributi comunali sarebbero quindi applicabili le ipotesi di cui alle lettere a-bis) e b-quater). Nella CM 23/E/15 viene confermato quanto peraltro già affermato dall’IFEL in una nota dello scorso gennaio e già commentata: tale ultima riduzione, implicitamente può riguardare solo i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Pertanto l’unica nuova ipotesi applicabile anche per le definizioni dei tributi comunali è quella che prevede la riduzione ad 1/9 della sanzione minima.
Veniamo alla questione riguardante il “dies a quo” da cui far decorrere i 90 giorni per l’applicazione della riduzione ad 1/9: nel caso fosse prevista una dichiarazione periodica, utilizzando una interpretazione letterale della norma, tale termine sarebbe dovuto decorrere dalla scadenza di presentazione della dichiarazione. Con risultati paradossali già ampiamente evidenziati nei precedenti interventi. Nel CM 23/E/15 l’Agenzia, apre ad una soluzione più “interpretata”, stabilendo che la regolarizzazione del versamento con la riduzione della sanzione ad 1/9 debba avvenire entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento, e non dal termine di presentazione della dichiarazione alla quale il versamento è legato. Il riferimento al termine per la presentazione della dichiarazione si rende invece applicabile alle sole violazioni commesse mediante la presentazione della dichiarazione.
Tale puntualizzazione vale anche con riferimento ai tributi locali. Nella citata circolare si legge come “Sebbene, infatti, il loro ammontare sia determinato nella dichiarazione – o determinabile per quanto concerne alcuni tributi locali e regionali, quali ad esempio l’IMU e la TASI – le relative violazioni si perfezionano non già con la presentazione della dichiarazione bensì con l’inutile decorso del termine di scadenza del versamento.” Per i tributi locali l’imposta è “determinabile” in dichiarazione nel senso che in essa non avviene un vero e proprio calcolo del tributo dovuto, ma vengono indicati i dati per la sua liquidazione.
Non viene risolto (o meglio viene risolto in senso negativo) il dubbio riguardante il computo del termine lungo per il ravvedimento operoso (1/8 entro l’anno). Su questo punto l’IFEL osservava come la disposizione faccia riferimento ad un termine collegato o alla data di presentazione della dichiarazione o, nel caso in cui la disciplina tributaria non preveda una dichiarazione periodica, alla data in cui doveva essere effettuato il versamento. Il centro studi osserva come la dichiarazione IMU, così come quella TASI, non può considerarsi dichiarazione periodica in quanto non sussiste alcun obbligo normativo alla sua ripresentazione, nel caso in cui gli elementi che incidono sull’ammontare dell’imposta dovuta non abbiano subito modifiche.
Sul punto l’Agenzia conferma invece la “solita” tesi poco ragionevole già sostenuta in passato: “Così, ad esempio, è possibile avvalersi del c.d. “ravvedimento lungo”, di cui alla lett. b) del citato articolo 13, per le violazioni concernenti l’imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI), entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, come precisato nella Risoluzione n. 1/DF del 29 aprile 2013 e nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU approvate con D.M. 30 ottobre 2012.”
E quindi, sulla base di tale posizione, lo scorso 30 giugno sarebbe già spirato il termine per il ravvedimento delle irregolarità di versamento 2014, anche quelle relative al saldo (benché siano trascorsi poco più di 6 mesi da tale scadenza).
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