Fondo patrimoniale, trust e donazioni: al via l’esecuzione sprint
di Fabio PauselliÈ passato forse un po’ in sordina ma il decreto legge n. 83/2015 recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria, entrato in vigore il 27 giugno, reca al suo interno delle novità molto interessanti in materia di espropriazione di beni.
È stato inserito all’interno del codice civile il nuovo articolo 2929-bis, il quale tratta espressamente dell’espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito. In buona sostanza il creditore che d’ora in poi si sentirà pregiudicato da un atto di cessione di beni immobili o mobili iscritti nei pubblici registri a titolo gratuito, leggasi donazione, o da un atto che ne vincola la disponibilità, leggasi fondo patrimoniale e trust, potrà far valere i propri diritti senza la necessità di attendere che il giudice ne revochi la validità.
Pertanto, se fino a ieri chiunque poneva in essere uno degli atti poc’anzi elencati in danno di uno o più creditori era soggetto alla c.d. azione revocatoria entro i cinque anni successivi all’atto stesso, con inevitabili lungaggini giudiziarie, visto e considerato che il creditore per annullare l’atto era obbligato ad attivare un giudizio ordinario, d’ora in avanti quest’ultimo potrà usufruire di una corsia preferenziale. Sarà sufficiente, infatti, avviare una normalissima procedura esecutiva senza la necessità di attendere la sentenza di inefficacia tipica della suddetta revocatoria.
Dovranno essere rispettate, tuttavia, alcune condizioni tassative senza le quali il creditore non potrà usufruire di questa procedura sprint. In primis l’atto a titolo gratuito o di indisponibilità deve essersi compiuto successivamente al sorgere del credito, inoltre, affinché il creditore possa procedere subito ad esecuzione forzata, questi dovrà trascrivere il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato registrato. Stando al nuovo articolo 2929-bis del codice civile, quindi, sarà sufficiente:
- che il creditore abbia un titolo esecutivo.
- che il debitore abbia effettuato un atto pregiudizievole a titolo gratuito o di indisponibilità in data posteriore al sorgere del credito.
- che il creditore trascriva il pignoramento entro l’anno.
Inoltre le disposizioni illustrate si renderanno applicabili anche al creditore anteriore il quale, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interverrà nell’esecuzione promossa da altri. In assenza degli elementi sopra richiamati si dovrà continuare ad agire per mezzo di azione revocatoria.
Il nuovo articolo introdotto nel codice civile disciplina anche le modalità con cui il creditore dovrà procedere in merito all’azione esecutiva: in caso di un atto di alienazione pregiudizievole questi dovrà procedere contro il terzo proprietario, in presenza di un vincolo di indisponibilità, invece, gli atti esecutivi saranno indirizzati al debitore.
Indubbiamente le novità introdotte non fanno altro che recepire gli orientamenti giurisprudenziali che si sono formati negli ultimi anni in materia di fondi patrimoniali e trust, soprattutto per tutti quegli atti che vengono perpetrati al solo fine di arrecare un pregiudizio nei confronti dei terzi creditori. Ciò che fa riflettere, tuttavia, è come la legge, di fatto, operi un’automatica presunzione di colpevolezza a carico del debitore il quale, così facendo, vedrà fortemente limitato il proprio diritto di difesa. Questo, infatti, e così anche il terzo assoggettato ad espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo, non potrà far altro che dimostrare, con estrema difficoltà, la non sussistenza dei presupposti della esecuzione forzata, nonché contestare la conoscenza del pregiudizio che l’atto avrebbe potuto arrecare alle ragioni del creditore.
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