Click day per il tax credit digitalizzazione
di Luigi ScappiniDa sempre l’Italia, culla della cultura e del Rinascimento nato dalle ceneri del Medioevo, è chiamato il Bel paese e, a partire dal XVII secolo, è stato destinazione eletta del Grand Tour, testimonianze queste, di come essa sia meta turistica di indubbio prestigio.
Anche per questo motivo assume rilevanza l’agevolazione, introdotta con l’articolo 9 del D.L. n. 83/2014, convertito in Legge n. 106/2014, consistente nel riconoscimento di un credito di imposta nei confronti di strutture ricettizie (con l’esclusione esplicita degli agriturismi), agenzie viaggi e tour operator che investono nella digitalizzazione delle proprie attività.
Il credito ha trovato la propria disciplina attuativa con il decreto attuativo del 12 febbraio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.68 del 23 marzo 2015 e, da ultimo con la nota del MiBACT, con cui sono state disciplinate le modalità di accesso effettivo al credito.
Ai fini dell’individuazione di quali siano i soggetti che possono fruire del credito di imposta, l’articolo 2 del decreto li individua nelle strutture ricettive organizzate in forma di impresa, nelle agenzie di viaggio e nei tour operator. Questi ultimi due operatori, per poter fruire del credito, per espressa previsione normativa devono applicare lo studio di settore approvato con D.M.28 dicembre 2012, e che risultino appartenenti al cluster 10 – Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming -, o al cluster 11 – Agenzie specializzate in turismo incoming.
Le strutture ricettive, al contrario, si considerano tali quando sono organizzate in forma imprenditoriale, e quindi non esercitate occasionalmente, e svolgono una delle attività di cui alla divisione 55 della tabella Ateco 2007 in strutture aperte al pubblico, composte da non meno di sette camere, strutture extra-alberghiere quali ostelli per la gioventù, case e appartamenti per vacanze, residence, case per ferie e bed and breakfast. Inoltre, ai sensi della lettera b) del comma 1, viene prevista la possibilità di accedere al credito anche per gli esercizi ricettivi aggregati, intendendo come tali “l’aggregazione, nella forma del consorzio, delle reti d’impresa, delle Ati e organismi o enti similari, di un esercizio ricettivo singolo, come definito nella lettera a)”. In questo caso, come precisato al comma 2, destinatari del credito sono i singoli esercizi ricettivi componenti l’aggregazione.
Il credito spetta, per il triennio 2014-2016, in misura pari al 30% dei costi sostenuti per:
- impianti wi-fi, a condizione che la struttura ricettiva metta a disposizione dei clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;
- siti web;
- programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti;
- spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
- consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
- strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità: contratto di fornitura di prestazioni e di servizi;
- servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente.
Le spese relative a detti interventi, sono ammesse integralmente all’agevolazione nel limite massimo di 41.666 euro per singolo soggetto. Inoltre, le spese, che si considerano sostenute in ragione del principio di competenza di cui all’articolo 109 Tuir, devono essere “certificate” in merito al loro effettivo sostenimento alternativamente da parte dei seguenti soggetti:
- presidente del collegio sindacale ove presente;
- professionista abilitato o
- responsabile di un Caf.
Le risorse sono limitate (15milioni di euro per ogni annualità) e l’articolo 6 del decreto precisa come quelle assegnate alle agenzie di viaggio e ai tour operator non possono superare il 10% del totale stanziato ed erogato.
Ma, circostanza fondamentale è che il successivo comma 2 stabilisce che le stesse sono assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande stesse, prevedendo di fatto un vero e proprio click day che, come comunicato da parte del MiBACT scatterà dalle ore 10 del 13 luglio 2014 e terminerà alle ore 12 del 24 luglio.
Per poter accedere al click day è preliminarmente necessario registrarsi al portale dei procedimenti, aperto a decorrere dallo scorso 22 giugno e fio al 24 luglio.
A seguire, il MiBACT procederà alla verifica dei dati soggettivi, oggetti e formali delle domande e il 25 settembre procederà alla pubblicazione sul proprio sito internet dell’elenco delle domande ammesse, nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo.
Tuttavia, per poter fruire effettivamente del credito di imposta riconosciuto dal Ministero è necessario procedere alla sua indicazione nel modello Unico relativo al periodo d’imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 241/97.