Sospensione dei termini per impugnare: nuovo orientamento rilevante
di Luigi FerrajoliLa Corte di Cassazione, con l’innovativa ordinanza n.11632/15, ha ritenuto non applicabile la sospensione del periodo feriale al termine di novanta giorni relativo all’accertamento con adesione.
La vicenda processuale traeva origine dalla proposizione, da parte di una società, di ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Perugia n.202/3/2013 del 28.11.13, che aveva ritenuto inammissibile il ricorso avverso un avviso di liquidazione poiché tardivo.
Nella fattispecie in esame, la proposizione del ricorso era seguita all’inoltro da parte della società contribuente di un’istanza di accertamento con adesione: secondo la CTR Perugia, la società avrebbe dovuto avere riguardo al termine di sessanta giorni individuato dall’art.21 D.Lgs. n.546/92, non applicandosi la sospensione feriale dei termini al procedimento di accertamento con adesione.
Siccome a detta della CTR Perugia il ricorso in questione era stato proposto oltre il termine di legge (posto che la Società aveva evidentemente confidato nel conteggio della sospensione feriale dei termini utili all’impugnazione cumulativamente rispetto a quella derivante dal ricorso allo strumento deflativo), il Giudice di secondo grado aveva ritenuto l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio.
La Società aveva dedotto per il mezzo del proprio ricorso per cassazione la violazione degli artt.21 D.Lgs. n.546/92 e 6, co.3 D.Lgs. n.218/97, nonché della L. n.742/69.
La ricorrente aveva nell’occasione rilevato come la sentenza impugnata fosse il frutto di una erronea applicazione delle disposizioni di legge, posto che a suo dire avrebbe dovuto beneficiare di una sospensione complessiva dei termini utili all’impugnazione, frutto della sommatoria tra quella prevista dal D.Lgs. n.546/92, quella propria dell’accertamento con adesione e quella relativa invece al periodo feriale.
Nell’affermare l’infondatezza del ricorso, la Corte di Cassazione ha chiarito la propria posizione proclamando inequivocabilmente di essere contraria all’applicazione della sospensione dei termini riguardante il periodo feriale anche ai procedimenti non contraddistinti da natura propriamente giurisdizionale.
Richiamando la pregressa e consolidata giurisprudenza contraria e definendola superata dalla sopravvenienza del nuovo orientamento, la Suprema Corte ha spiegato che la sospensione del termine finalizzata a consentire l’impugnazione degli atti impositivi tributari di cui all’art.6, co.3 D.Lgs. n.218/97 è tesa a garantire (in vista dell’eventuale esperimento dell’accertamento con adesione) il tempo necessario per svolgere le opportune valutazioni in proposito.
Secondo la Corte, tale sospensione va riferita al relativo procedimento amministrativo e deve escludersi la cumulabilità della medesima con l’altra tipologia di sospensione dettata dall’art.15 L. n.289/02.
È lo stesso articolo richiamato a sancire infatti che la sospensione prevista dalla legge sul condono incide sui tempi per la proposizione del ricorso giurisdizionale in concordanza col tempo concesso per il perfezionamento della definizione agevolata.
La Corte di Cassazione si è poi premurata di operare un richiamo ad altro differente filone della propria pregressa giurisprudenza in grado di avallare tale diniego di cumulabilità, che risulterebbe giuridicamente coerente con un’altra tipologia di divieto di sommatoria di termini di sospensione (per la precisione, quella che riguarda i termini feriali con quelli individuati dall’art.16 L. n.289/02).
A detta della Corte di Cassazione, pertanto, l’applicazione di quelli che assurgerebbero al ruolo di veri e propri principi generali in materia (addirittura in grado di sconfessare la consolidata prassi contraria fatta propria da parte dell’Amministrazione finanziaria) ha fatto sì che il ricorso venisse correttamente ritenuto tardivo (e dunque inammissibile) da parte della CTR Perugia.
Alla luce della pronuncia in esame, per fare buon governo dei principi in materia di sospensione dei termini per l’impugnazione e non incorrere in tardività esiziali, in via estremamente prudenziale i contribuenti che non avessero già raggiunto l’adesione potranno presentare i propri ricorsi prima dell’inizio del periodo di sospensione feriale dei termini (cioè entro il 31 luglio).
Ciò consentirebbe infatti di scongiurare l’insorgenza di problematiche legate all’operatività della sospensione feriale dei termini.
Parimenti,
il calcolo dei relativi termini dovrà d’ora innanzi computare sessanta+novanta giorni dalla notifica dell’atto impositivo (fatta eccezione ovviamente per il caso in cui sopraggiunga, prima della scadenza del novantesimo giorno, un provvedimento negativo di conclusione del procedimento adesivo).