13 Giugno 2015

La scadenza di versamento dei contributi INPS a percentuale

di Comitato di redazione
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Premessa: continuino nella lettura solo i forti di stomaco, mentre gli altri abbandonino.

Protagonista del caso controverso di oggi è l’INPS, l’Istituto che amministra le pensioni degli italiani.

Ce ne occupiamo volentieri, su segnalazione di un amico lettore, in quanto la casistica si sposa perfettamente con il periodo di scadenze fiscali che stiamo vivendo.

Le scadenze di versamento delle imposte di giugno sono slittate.

Ciò è accaduto anche per le annualità passate, complice l’ormai “naturale” ritardo con cui viene diffuso il software Gerico ed approvati i modelli ed i correttivi per gli studi di settore.

Ed il nostro interesse si spinge indietro nel tempo, al fine di riepilogare cosa accadde nell’anno 2010, in riferimento al periodo di imposta 2009.

La Gazzetta Ufficiale 141 del 19-06-2010 ospitò il DPCM del 10-06-2010, contenente il differimento dei termini di effettuazione dei versamenti. In forza dell’articolo 1 del citato provvedimento, “i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore …, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio …, effettuano i predetti versamenti:

a) entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione;

b) dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo”.

Richiamata la norma, ci chiediamo se a qualcuno fosse mai venuto in mente che i contributi a percentuale di artigiani o commercianti non potessero beneficiare di tale slittamento dei termini.

Probabilmente no; infatti, i più attenti conoscitori dell’intricata normativa sulla riscossione, potrebbero evocare il contenuto del comma 4 dell’articolo 18 del decreto legislativo 241/1997.

Testualmente, si prevede che: “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.

Il gioco allora è fatto; se slitta ufficialmente il termine di versamento delle imposta, si produce una sorta di effetto “traino” per cui i contributi INPS a percentuale beneficiano anch’essi del rinvio.

Potrebbe apparire una questione di lana caprina, se non fosse che almeno due sedi lombarde dell’INPS abbiano emesso avvisi bonari contestando la tardività del versamento dei contributi.

Sarà un errore, un banale disguido risolvibile in breve tempo con una comunicazione a mezzo mail.

Questo avrà pensato l’amico lettore che, armato di una certa sicurezza, ha provveduto alla comunicazione di rito, con tanto di richiami legislativi e di allegati.

La risposta dell’INPS appare sconcertante: “Buongiorno, in riferimento a quanto richiesto si precisa che l’INPS ha attuato il DPCM con circolare 84 del 13/06/2011. Per quanto concerne gli anni citati nell’avviso bonario in oggetto le circolari a cui fare riferimento sono: 79 del 05/6/2009 e 73 del 14/06/2010. Cordiali saluti”.

Sì, non avete capito male. La contestazione è mossa dal fatto che le circolari INPS (nello specifico relative al saldo del 2009 ed agli acconti del 2010) non hanno “attuato” il DPCM, mentre lo hanno fatto per gli anni successivi.

Sfugge allora una questione di natura giuridica: ma un DPCM deve essere “attuato” con una circolare dell’INPS?

Forse non era necessario riunire il Comitato di Redazione, ma siamo fermamente convinti che l’INPS non possa fare altro (proprio in virtù del citato articolo 18) che prendere atto del differimento operato con decreto; peraltro, sarebbe alquanto bizzarro che una circolare del 14-06 possa decidere (o meno) se attuare un DPCM pubblicato in GU (quindi venuto ad esistenza giuridica) solo il 19-06.

Pertanto, non resta che sperare che qualcuno si riappropri di un minimo di logica, intervenendo a livello centrale per verificare se mai vi sia qualche “baco” nel sistema informatico dell’Istituto che dovrebbe essere al più presto corretto, magari con un bigliettino di scuse per il contribuente che è stato indebitamente disturbato con la infondata pretesa e, successivamente, mortificato dalla laconica risposta.

Un ulteriore aiuto, per i più scettici, viene certamente dalla relazione illustrativa al DPCM che aveva predisposto analogo slittamento dei termini per il precedente anno 2009.

Infatti, nel citato documento si ha modo di leggere che: “Il previsto differimento dei termini si applica anche per il versamento dei contributi, inclusi quelli dovuti dai soci di società a responsabilità limitata (non trasparente), che determinano l’ammontare degli stessi su un reddito “figurativo” calcolato dalla società. In sostanza, la proroga del termine di versamento delle imposte è disposta non solamente per coloro i quali è stato predisposto lo studio di settore ma anche per tutti coloro i quali dichiarano un reddito imputato da un soggetto per cui è stato predisposto lo studio di settore”.

Ci sembra talmente chiaro, da non meritare ulteriori argomentazioni; le contestazioni vanno certamente annullate.