Possibile la sostituzione diretta del 730 precompilato
di Alessandro BonuzziIl Provvedimento Direttoriale n.78849 di ieri consente ai contribuenti che hanno già inviato via web il proprio 730 precompilato di correggere, fino al prossimo 29 giugno, direttamente eventuali errori, senza quindi la necessità di rivolgersi a un CAF o a un professionista abilitato per presentare la dichiarazione correttiva o integrativa. Attenzione però l’opportunità non è ripetibile: la sostituzione del 730 è ammessa una sola volta.
Nei giorni scorsi si è diffusa la notizia che l’Agenzia delle Entrate stesse studiando una soluzione per consentire ai contribuenti che hanno già inviato il 730 precompilato di correggere eventuali errori o omissioni. La questione ha origine dal fatto che l’Amministrazione finanziaria si è accorta che molti modelli trasmessi presentano delle anomalie nei dati. Una delle stranezze principali riguarda i giorni necessari per godere delle detrazioni da lavoro dipendente o da pensione. Infatti, molti contribuenti hanno dichiarato un reddito senza però indicare il numero dei giorni. È noto che tale dato, influenzando il calcolo delle detrazioni da lavoro, impatta in modo sostanziale sull’ammontare delle imposte dovute.
Per risolvere il problema al vaglio vi erano tre soluzioni diverse:
- permettere l’annullamento del 730 inviato con successiva ritrasmissione del modello tramite un intermediario abilitato;
- permettere il rinvio della precompilata direttamente al contribuente riaprendo il canale web;
- comunicare al contribuente la possibilità di correggere gli errori commessi attraverso la presentazione di un 730 integrativo entro il 26 ottobre ovvero di un modello Unico correttivo.
Ieri l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che con il Provvedimento n. 78849/2015 viene consentito ai contribuenti che hanno già inviato, attraverso l’apposita funzionalità dell’applicazione web 730 precompilato, la propria dichiarazione 730 con dati errati o incompleti, di correggere la dichiarazione direttamente, senza la necessità di rivolgersi al CAF o a un professionista abilitato per la presentazione di un modello 730 integrativo o di presentare un modello Unico correttivo nei termini o integrativo.
In sostanza, è stata prevista la possibilità di riaprire la precompilata trasmessa attraverso l’apposita funzionalità web predisposta dall’Amministrazione finanziaria. Una volta riaperta, la dichiarazione può essere modificata e sostituita mediante la stessa procedura e le stesse modalità utilizzate per l’invio della precedente dichiarazione, accedendo all’area autenticata con le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate o con il pin dispositivo dell’Inps.
Non si tratta quindi né di una integrativa né di una correttiva, ma di una dichiarazione “sostitutiva” che annulla quella precedente.
Tale procedura può essere eseguita sia dai contribuenti che, in occasione del primo invio, hanno accettato il 730 precompilato sia da quelli che, invece, lo hanno modificato.
Il termine ultimo per porre rimedio agli errori commessi e modificare i dati (ad esempio i dati relativi alle spese mediche), sostituendo il modello già inviato, è il 29 giugno 2015.
Tuttavia, coloro che hanno presentato il 730 precompilato e, in mancanza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, hanno trasmesso entro il 16 giugno l’F24 per il pagamento delle somme a debito, per l’invio della dichiarazione corretta, hanno tempo fino al prossimo 21 giugno.
Nel sostituire la dichiarazione 730 precompilata occorre però prestare molta attenzione in quanto l’opportunità non è ripetibile. In tal senso il Provvedimento è chiaro nel precisare che “la sostituzione della dichiarazione 730 precompilata è ammessa una sola volta ed eventuali ulteriori correzioni sono effettuate con le modalità ordinarie, presentando una dichiarazione 730 integrativa – (entro il 26 ottobre 2015) –, di cui all’articolo 14 del decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero un modello Unico correttivo nei termini – (entro il 30 settembre 2015) – o integrativo, secondo quanto disposto dall’articolo 2, commi 8 e 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322”.