Gli Studi di settore applicabili per il 2014
di Federica FurlaniCon il Provvedimento del 22 maggio sono stati approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2015. Successivamente, in data 27 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente messo a disposizione la versione 1.0.0 del software Ge.Ri.Co..
I modelli devono essere compilati dai contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore, ovvero, ancorché esclusi dall’applicazione degli stessi, tenuti comunque alla loro presentazione.
Sono esclusi dagli studi di settore i soggetti che hanno dichiarato ricavi/compensi di ammontare superiore a € 5.164.569.
Ricordiamo che il limite di esclusione è stato innalzato a €7.500.000 con effetto dal 1° gennaio 2007 ma la norma non è stata resa mai operativa e quindi il quadro ad oggi è il seguente:
- i contribuenti che conseguono dei ricavi superiori a €7.500.000 non sono tenuti a compilare il modello studi di settore;
- i contribuenti che conseguono dei ricavi compresi tra €5.164.569 e €7.500.000 sono esclusi dagli studi di settore ma sono comunque tenuti a compilare il Modello.
Gli studi di settore applicabili per il 2014 sono 204, di cui 68 revisionati, rappresentando l’evoluzione di studi già in vigore: sono contrassegnati con la lettera iniziale “U” se si tratta della seconda revisione, “V” della terza e “W” della quarta.
La riduzione del numero degli studi di settore applicabili per il 2014 (da 205 a 204) dipende dal fatto che il nuovo studio WM32U relativo al commercio al dettaglio di oggetti d’arte e di antiquariato, di culto e di decorazione, chincaglieria, bigiotteria, bomboniere, …, sostituisce gli studi di settore VM32U e VM45U, quest’ultimo relativo al codice attività 47.79.20 – Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato.
I 68 nuovi studi di settore riguardano 28 il settore del commercio, 16 dei servizi, 18 della manifatture e 6 i professionisti.
La differenza tra studio “nuovo/revisionato” e studio “vecchio” è importante in caso di adeguamento spontaneo in dichiarazione, che è consentito:
- senza l’applicazione di sanzioni e interessi nei casi in cui lo Studio sia “nuovo/revisionato”
- ovvero, in caso di Studio “vecchio”, quando si rilevi uno scostamento minore o uguale al 10%.
Se tale scostamento è infatti superiore al 10%, nel solo caso di Studi “vecchi”, è dovuta la maggiorazione del 3%, da calcolare sulla differenza tra i ricavi rilevati da Ge.Ri.Co. e i ricavi dichiarati.
Oltre ai modelli sono state approvate anche le relative istruzioni costituite da:
- una Parte generale, comune a tutti gli studi di settore;
- una Parte specifica per ciascuno studio;
- Parti relative ai quadri:
- A – Personale addetto all’attività, diviso in due tipologie: Tipologia 1 applicabile agli studi di settore nuovi e Tipologia 2 applicabile agli studi di settore vecchi;
- F – Elementi contabili, diviso in due tipologie: Tipologia 1 applicabile agli studi di settore nuovi e Tipologia 2 applicabile agli studi di settore vecchi;
- G – Elementi contabili;
- T – Congiuntura economica;
- X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore;
- V – Ulteriori dati specifici;
da utilizzarsi per gli studi di settore che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche.
Va segnalato che per i contribuenti che nel periodo di imposta 2014 hanno esercitato in via prevalente l’attività di cui al codice attività “90.03.09 – Altre creazioni artistiche e letterarie”, la compilazione del modello VK28U è prevista solo per l’acquisizione di dati ma non per l’applicazione dello studio di settore.