30 Maggio 2015

Le plusvalenze non qualificate nel quadro RT di Unico 2015

di Alessandro Bonuzzi
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Il quadro RT dell’Unico Persone Fisiche 2015, per effetto dell’innalzamento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva che scontano le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate verificatosi nel corso del 2014, ha subito rilevanti modifiche rispetto al modello dichiarativo relativo al 2013.

È noto infatti che il D.L. n.66/2014 ha modificato il livello di imposizione dei redditi di natura finanziaria tassati attraverso l’applicazione di una ritenuta o dell’imposta sostitutiva, compresi i proventi rientranti nell’alveo dei redditi diversi. È stato infatti previsto l’incremento generalizzato dal 20 al 26 per cento della relativa tassazione.

La nuova aliquota si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate realizzate a partire dal 1 luglio 2014. In altre parole, ai fini dell’applicazione dell’aliquota maggiorata o meno, rileva il momento di perfezionamento del trasferimento della partecipazione o del titolo e non l’incasso del corrispettivo della cessione.

Rispetto al 2013 nulla cambia, invece, per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate. Ciò in ragione del fatto che tali plusvalenze non sono sottoposte ad imposta sostitutiva, ma concorrono alla determinazione del reddito complessivo del percipiente.

Dal punto di vista dichiarativo, è bene tener presente che, a seconda che la plusvalenza non qualificata sconti l’imposizione al 20 o al 26 per cento, il contribuente deve compilare, rispettivamente, la sezione I oppure II del quadro RT. Ovviamente il riferimento è alle plusvalenze per le quali non è stata esercitata l’opzione per il regime di risparmio amministrato (ex art. 6 D.L.gs. n.461/1997) ovvero di risparmio gestito (ex art. 7 D.Lgs. n.461/1997).

La sezione I, righi da RT1 a RT10, accoglie le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, realizzate dal 1 gennaio 2012 e fino al 30 giugno 2014, i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del 2014 e per i quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento. Inoltre, in questa sezione vanno dichiarate le plusvalenze, sempre non qualificate, realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011, i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del 2014 e per i quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento; in tal caso i corrispettivi vanno riportati per il 62,50 per cento del loro ammontare in modo che il reddito sconti una tassazione effettiva in base all’aliquota in vigore fino al 31 dicembre 2011.

La sezione II, righi da RT21 a RT29, accoglie le plusvalenze derivanti dalla cessioni di partecipazioni non qualificate, i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del 2014, ma il cui realizzo si sia perfezionato a decorrere dal 1 luglio 2014, per i quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura maggiorata del 26 per cento.

Nei righi RT1 e RT21 (colonna 1) va indicato il totale dei rispettivi corrispettivi, mentre nei righi RT2 e RT22 (colonna 3) va indicato il rispettivo totale dei costi e dei valori d’acquisto. Ciò in coerenza al principio secondo cui i corrispettivi connessi ai redditi diversi, compresi quelli di natura finanziaria, sono tassati al netto dei relativi costi.

Altra novità del quadro RT è rappresentata dalla sezione VIII (righi RT121 e RT122) che deve essere compilata dai contribuenti che hanno sfruttato la possibilità, concessa dal D.L. n.66/2014, di affrancare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni possedute alla data del 30 giugno 2014, al di fuori dell’esercizio di un’impresa commerciale, mediante il versamento dell’imposta sostitutiva del 20 per cento entro lo scorso 17 novembre. Così facendo, a decorrere dal 1 luglio 2014, agli effetti della determinazione della plusvalenza, in luogo del costo o valore di acquisto (ovvero del valore già precedentemente affrancato), può essere assunto il nuovo valore alla data del 30 giugno 2014. In tal senso, si precisa che i soggetti che hanno ceduto una partecipazione precedentemente affrancata ai sensi del D.L. n.66 sono altresì tenuti a compilare la colonna II del rigo RT22 con il codice 2.