Erogazioni liberali alle ONLUS: deduzione o detrazione?
di Luca MambrinPer le erogazioni liberali effettuate a favore delle Onlus il contribuente, persona fisica non in regime d’impresa, ha la possibilità di beneficiare:
- della detrazione d’imposta del 26% prevista dall’art. 15 comma 1.1 del Tuir, entro il limite, per l’anno 2014 di euro 2.065;
- della deduzione dal reddito complessivo nel limite del 10% per un importo complessivo massimo di euro 70.000 annui.
In particolare beneficiano della detrazione del 26% su un importo massimo di euro 2.065 (euro 30.000 dal 2015) annui le erogazioni liberali in denaro effettuate nell’anno 2014 in favore:
- delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).
Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’Amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta di credito; non sono detraibili le erogazioni liberali in natura e quelle effettuate in contanti.
L’art. 14 del D.L. n. 35/2005 disciplina invece la
deducibilità delle erogazioni liberali denaro o in natura erogate da persone fisiche effettuate nei confronti di:
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all’art. 10, commi 1, 8 e 9 del D.Lgs. 460/1997);
- associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall’art. 7, commi 1 e 2, della L. 383/2000;
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al D.Lgs. 42/2004);
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate dal D.P.C.M. 15 aprile 2011 e dal D.P.C.M. 18 aprile 2013.
L’importo è deducibile nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, comprensivo del reddito di fabbricati soggetto a cedolare secca e comunque nella misura massima di 70.000 euro.
Inoltre l’art. 10, comma 1, lett. g) del Tuir prevede poi la deducibilità, nella misura massima del 2% del reddito complessivo dichiarato (che deve comprendere anche il reddito dei fabbricati assoggettati a cedolare secca) per l’erogazione di contributi, donazioni e oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
Tenendo presente che, per effetto della nuova disciplina recata dalla legge n. 125/2014 le ONG riconosciute “idonee” alla data del 29 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge citata), mantengono la qualifica di Onlus, i contribuenti che effettuano erogazioni liberali a tali organizzazioni possono beneficiare, in alternativa alla deduzione nel limite del 2% del reddito complessivo, alla detrazione d’imposta (26%) o alla deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo e fino ad un massimo di euro 70.000.
Per quanto concerne le modalità di versamento le erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’Amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta di credito. Per quanto riguarda le erogazioni in natura la C.M. n. 39/E/2005 ha precisato che ai fini della verifica del limite massimo dell’erogazione si dovrà prendere in considerazione il valore normale del bene, come definito dall’art. 9, comma 3, del Tuir come il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni vengono erogati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi; si potrà fare riferimento al valore desumibile in modo oggettivo da listini, tariffari, mercuriali o simili.
In relazione alla particolare natura di determinati beni, quali ad esempio opere d’arte o gioielli, il soggetto che effettua l’erogazione potrà ricorrere alla stima di un perito; in ogni caso ai fini di documentare l’erogazione sarà necessario acquisire, a comprova delle effettività della donazione e della congruità del valore attribuito al bene oggetto della donazione in natura, anche una ricevuta da parte del donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l’indicazione dei relativi valori.
In merito alla documentazione necessaria per poter beneficiare della deduzione o della detrazione la C.M. 11/E/2014 ha poi precisato che il rilascio, da parte della Onlus, della documentazione attestante la spettanza o meno della detrazione è necessaria anche ai fini della fruizione della deduzione; qualora nel corso del medesimo periodo d’imposta siano state effettuate più erogazioni da parte del contribuente, la Onlus può rilasciare un’unica attestazione contenente il riepilogo annuale delle stesse. È necessario poi che l’erogazione sia riportata nelle scritture contabili della Onlus.
Infine la recente C.M. n. 17/E/2015 ha fornito un’importante chiarimento in merito all’alternatività delle agevolazioni in esame: qualora il contribuente intenda avvalersi della deduzione di cui all’art. 14 del D.L. n. 35/2005, il medesimo contribuente non potrà fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni distinte, effettuate anche a diversi beneficiari, né della deduzione di cui all’articolo 10, comma 1, lett. g), del Tuir, né della detrazione di cui all’articolo 15, comma 1.1., dello stesso Tuir.
Se invece il contribuente,
- che non intende avvalersi della deduzione prevista dall’art. 14 del D.L. n. 35/2005,
- ha effettuato distinte erogazioni liberali, anche a favore del medesimo beneficiario,
potrà scegliere di fruire della deduzione prevista dall’art. 10, comma 1, lett. g), del Tuir o della detrazione prevista dall’art. 15, comma 1.1., del Tuir, essendo precluso il ricorso ad entrambe le agevolazioni fiscali per la medesima erogazione.