Senza speranze la difesa dell’Agenzia sul difetto di sottoscrizione
di Fabrizio Dominicisottoscrizione del capo dell’Ufficio, ovvero, per le imposte dirette, quella di altro funzionario delegato appartenente alla carriera dirigenziale, fosse elemento essenziale.
con la sentenza n. 37/2015, la Corte costituzionale ha sancito l’
illegittimità degli atti con cui sono stati nominati i dirigenti nominati in assenza di superamento del relativo concorso pubblico e di conseguenza degli atti da essi sottoscritti.
- i direttori provinciali “reggenti”;
- i dirigenti “incaricati” che sottoscrivono gli atti su delega dei reggenti.
non hanno natura vincolante ma discrezionale. Secondo la citata giurisprudenza, che richiama le statuizioni in precedenza espresse dalla Corte di Cassazione, la
nullità dell’atto può essere rilevata d’ufficio dal Giudice in quanto
“… si verificherebbe un’ipotesi di nullità assoluta del provvedimento…” ai sensi dell’articolo 21 septies della legge 241/90, essendo l’atto viziato da difetto assoluto di attribuzione rilevabile in ogni stato e grado del giudizio anche d’ufficio. D’altronde è lo stesso Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000 (pubblicato nella G.U. n. 36 del 13 febbraio 2001) ed aggiornato fino alla delibera del Comitato di gestione n. 57 del 27 dicembre 2012, che all’art. 1, comma 2 a stabilire che:
- l’Agenzia si conforma ai principi della Legge n. 241 del 07 agosto 1990, …;
- l’accesso al ruolo di dirigente dell’Agenzia avviene, per i posti vacanti e disponibili, con procedure selettive pubbliche sia dall’esterno che dall’interno, nel rispetto dei principi di cui all’art. 35 del succitato decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 (art. 12, comma 1).
se i dirigenti sono stati nominati in base alle specifiche leggi dichiarate incostituzionali gli atti che hanno sottoscritto o le deleghe che hanno conferito sono tutti illegittimi, in base alla Legge n. 241 del 07 agosto 1990, espressamente richiamata dall’art. 1, comma 2, del citato Regolamento di amministrazione.
- la figura del capo dell’Ufficio deve sempre coincidere con quella del dirigente titolare;
- la figura del personale appartenente alla nona qualifica professionale, soltanto in casi eccezionali, può sostituire il dirigente in caso di assenza o impedimento o può tenere la reggenza dell’Ufficio, in attesa della destinazione del dirigente titolare;
- è onere (sempre) dell’Amministrazione finanziaria dimostrare e documentare il possesso dei requisiti contestati.
funzionario di fatto”, poiché detta fattispecie risulta applicabile solo e allorquando gli atti adottati dal funzionario risultano favorevoli ai terzi destinatari, (es. i rimborsi fiscali), ma non di certo quando, gli atti sono sfavorevoli al contribuente, come anche chiarito dalla giurisprudenza di merito, che sul punto ha richiamato la giurisprudenza amministrativa.