Abbonamenti a banche dati on line con Iva al 4%
di Alessandro BonuzziCon la recente risoluzione 120/E/2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito il proprio parere sulla corretta aliquota Iva da utilizzare nella fatturazione del servizio di abbonamento a banche dati on line contenenti prodotti editoriali.
In particolare, l’ente interpellante, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, intendeva acquisire i diritti di accesso a una banca dati nella quale sono archiviate e messe a disposizione dei sottoscrittori pubblicazioni scientifiche essenzialmente aventi carattere periodico (e, dunque, contraddistinte da un codice ISSN). Tale banca dati consente altresì di fruire gratuitamente di alcuni servizi aggiuntivi (accesso, ricerca e consultazione fino alla visualizzazione dell’abstract). Ebbene, l’istante ha chiesto di conoscere:
- se, in relazione all’acquisto dei diritto di accesso alla banca dati, sia applicabile l’aliquota Iva del 4% prevista dal numero 18 della Tabella A, parte II, del D.P.R. 633/1972;
- il corretto trattamento Iva da riservare ai servizi gratuiti di consultazione/ricerca della banca dati.
Nel rispondere al quesito l’Agenzia ha osservato che l’articolo 1, comma 667, della L. 190/2014 – così come modificato dall’articolo 1, comma 637, della L. 208/2015 – dispone che “Ai fini dell’applicazione della tabella A, parte II, numero 18), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da considerare giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica”.
Sul punto la circolare AdE 20/E/2016 ha precisato che “ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 4 per cento, il codice ISBN o ISSN è condizione necessaria ma non sufficiente. Occorre, infatti, che il prodotto editoriale abbia le caratteristiche distintive tipiche dei giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, per la cui individuazione si rinvia ai precedenti documenti di prassi della scrivente”.
Al riguardo, si ricorda che sono caratteristiche distintive:
- per i giornali e i notiziari quotidiani, la cadenza quotidiana e la registrazione presso il competente tribunale;
- per i dispacci delle agenzie di stampa, l’invio giornaliero di informazioni desunte dalla stampa quotidiana e/o periodica;
- per i libri, la funzione divulgativa e scientifica;
- per i periodici, la registrazione come pubblicazioni ai sensi della L. 47/1948, la cadenza periodica e il contenuto divulgativo.
La circolare 20/E/2016 ha altresì affermato che l’aliquota Iva del 4% è applicabile “…anche alle operazioni di messa a disposizione “on line” (per un periodo di tempo determinato) dei prodotti editoriali sopra menzionati. … Si pensi alla consultazione di biblioteche on line che prevedono, altresì, una serie di servizi aggiuntivi quali: ricerche; inserire commenti, stampare. Del resto, il riferimento della novella legislativa alle pubblicazioni “veicolate tramite mezzi di comunicazione elettronica” appare suscettibile di essere interpretato nel senso di ammettere al beneficio dell’aliquota super ridotta la fornitura, in formato digitale, ancorché per un periodo limitato, di giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici”.
Alla luce di tali chiarimenti, in primo luogo, la risoluzione 120/E/2017 ha precisato che alla messa a disposizione, da parte della banca dati in discussione, di prodotti editoriali con le caratteristiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, muniti di codice ISBN o ISSN, è applicabile l’aliquota Iva del 4%, ai sensi del numero 18 della Tabella A, Parte II, allegata al decreto Iva.
Successivamente, è stato osservato che il vero valore aggiunto del contratto di abbonamento alla banca dati è quello di consentire all’abbonato di acquisire il contenuto digitalizzato dei prodotti editoriali e non, invece, quello di consentire di avvalersi dei servizi aggiuntivi gratuiti, che possono essere fruiti anche tramite altri comuni motori di ricerca.
Pertanto, l’Agenzia ha concluso il ragionamento ritenendo che al servizio di abbonamento –complessivamente inteso – alla banca dati in questione torni applicabile l’aliquota Iva super ridotta del 4%.