2 Maggio 2019

Abitazione e sede societaria nello stesso immobile: regole per la verifica fiscale

di Marco Bargagli
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L’articolo 52 D.P.R. 633/1972 rubricato “Accessi, ispezioni e verifiche”, detta le regole giuridiche da seguire nel corso di una verifica fiscale, prevedendo specifiche disposizioni nelle ipotesi in cui l’accesso da parte dei funzionari del Fisco avvenga nei locali aziendali, ovvero in altri luoghi utilizzati come abitazione del soggetto ispezionato.

In particolare, per espressa disposizione normativa, l’Amministrazione finanziaria può disporre l’accesso dei propri impiegati nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, nonché in quelli utilizzati dagli enti non commerciali, per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento dell’imposta e per la repressione dell’evasione e delle altre violazioni.

In merito, gli operatori che eseguono l’accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione (c.d. ordine di verifica) che indica lo scopo dell’intervento, rilasciata dal capo dell’ufficio da cui dipendono o dal comandante del Reparto nel caso in cui l’azione ispettiva venga condotta dalla Guardia di Finanza.

Particolari disposizioni sono previste per l’accesso nei locali adibiti anche ad abitazione, definiti ad “uso promiscuo”, per il quale è richiesta l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

Inoltre, giova ricordare che:

  • l’accesso nei locali destinati all’esercizio di arti o professioni deve essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato;
  • l’accesso nei c.d. “locali diversi” può essere eseguito, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme tributarie, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.

In merito, a titolo esemplificativo, si precisa che per “locali diversi” si intendono:

  • i locali adibiti esclusivamente ad abitazione privata e relative pertinenze;
  • gli automezzi adibiti o funzionalmente collegati all’esercizio di un’attività agricola, commerciale, artistica o professionale.

L’accesso in locali adibiti esclusivamente ad abitazione privata e relative pertinenze può avvenire, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, soltanto nelle ipotesi di gravi indizi di violazioni delle norme tributarie, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.

Sul punto, il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che autorizza e legittima l’accesso nell’abitazione privata è un atto amministrativo discrezionale, che deve essere motivato con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di violazione delle norme tributarie.

Quindi, la richiesta di accesso domiciliare deve essere formulata indicando con chiarezza e completezza gli elementi che, sulla base dell’attività investigativa previamente compiuta, legittimano l’esercizio di tale potere ispettivo (cfr. Comando Generale della Guardia di Finanza, circolare 1/2018, volume II, parte III – esecuzione delle verifiche e dei controlli – capitolo 2, pagina n. 16).

Di contro, come confermato dal citato documento di prassi, l’accesso all’interno di automezzi (es. auto o furgoni), aeromobili o natanti è regolato da presupposti e condizioni differenti sulla base della loro riferibilità o meno all’attività d’impresa o professionale.

Nello specifico, se tali mezzi sono adibiti e/o funzionalmente collegati all’attività economica del contribuente verificato, possono essere sottoposti ad accesso senza bisogno di ulteriori autorizzazioni oltre a quella che dispone l’accesso presso l’azienda o lo studio professionale.

Diversamente, nel caso di automezzo privato del dipendente o dell’amministratore, l’accesso potrà essere effettuato solo dopo avere ottenuto l’autorizzazione motivata da parte della competente Autorità Giudiziaria.

In tema di accesso all’interno dei c.d. “locali promiscui”, ossia quelli destinati all’esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, nonché ad abitazione privata è recentemente intervenuta, in sede di legittimità, la suprema Corte di cassazione con l’ordinanza n. 6625 del 07.03.2019 la quale ha sancito che non è necessaria l’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria per accedere all’interno di un immobile adibito promiscuamente ad abitazione e uffici commerciali, ove la sede della società verificata risulti materialmente separata dalle abitazioni, senza possibilità di comunicazione interna tra i locali.

In merito, come desumibile nella sentenza:

  • la verifica fiscale veniva effettuata presso la sede societaria che risultava incorporata in un immobile adibito anche ad uso abitativo;
  • la società ricorrente ha lamentato l’uso promiscuo dell’immobile nel quale è stata effettuata la verifica fiscale, in quanto destinato anche a sede sociale, ciò in virtù di contratti di comodato ad uso abitativo registrati in epoca precedente all’accesso.

Tuttavia, il giudice del gravame ha disatteso, nel giudizio di merito, l’eccezione formulata da parte del contribuente osservando che: “l’immobile (omissis) è un edificio di quattro piani, nel quale vi sono abitazioni private e la sede legale della società è ubicata in una zona separata da quella destinata alle abitazioni e che, in base al processo verbale, l’accesso è stato effettuato solo nei locali adibiti alla sede societaria”.

Gli ermellini hanno confermato tale approccio ermeneutico, rilevando che in tema di autorizzazione all’accesso in locali adibiti anche ad abitazione la stessa Corte di cassazione ha più volte affermato il principio secondo il quale l’uso promiscuo “ricorre non soltanto nell’ipotesi in cui i medesimi ambienti siano contestualmente utilizzati per la vita familiare e per l’attività professionale, ma ogni qual volta l’agevole possibilità di comunicazione interna consenta il trasferimento di documenti propri dell’attività commerciale nei locali abitativi”.

Inoltre, il concetto di “locali destinati all’esercizio” delle attività oggetto di verifica è meno ampio di quello di immobile perché individua esclusivamente quelli nei quali l’attività viene esercitata, ben potendo i medesimi locali costituire “parte degli immobili” nei quali si trovano (es. i locali destinati alle attività professionali collocati in condomini nei quali, in ipotesi, si trova anche l’abitazione del contribuente).

Tuttavia, è necessario che i locali ove viene effettuato l’accesso siano adibiti “anche ad abitazione” e non che lo siano gli immobili nei quali essi si trovano.

Sulla base di tali considerazioni, i giudici di piazza Cavour hanno concluso che:

  • l’ipotesi dell’uso promiscuo ricorre quando la comunicazione interna consente il trasferimento di documenti propri dell’attività commerciale nei locali abitativi, non rilevando, quindi, la destinazione promiscua dell’immobile, bensì dei locali;
  • nel caso esaminato non è contestato che l’intero immobile era stato concesso in comodato gratuito al professionista ed alla sua famiglia per uso promiscuo abitazione-uffici;
  • il ricorrente non ha mai dedotto l’utilizzo promiscuo dei locali ove ha sede la società, che risultano, come rilevato dal giudice di merito, fisicamente separati dalle abitazioni.

Di conseguenza, l’accesso poteva essere effettuato dai verificatori sulla base delle ordinarie prerogative previste dall’articolo 52 D.P.R. 633/1972, non essendo così necessaria l’autorizzazione rilasciata dal pubblico ministero.

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