Abuso del diritto nella cessione e nel conferimento di quote
di Alessandro BonuzziLa risposta n. 30 pubblicata dall’Agenzia delle entrate in data 8 ottobre 2018 ha riproposto il tema dell’abuso del diritto regolamentato dall’articolo 10-bis L. 212/2000.
A giudizio del Fisco, nel caso prospettato nell’interpello, si configura un’operazione abusiva ai fini delle imposte dirette. Trattasi, in particolare, di una riorganizzazione societaria articolata in due fasi:
- il conferimento delle partecipazioni, detenute in egual misura da quattro soci persone fisiche, nella società Alfa a favore di una newco (Alfa 1), da effettuarsi in regime di neutralità indotta ex articolo 177, comma 2, Tuir;
- la successiva scissione parziale non proporzionale di Alfa 1 a favore di tre società beneficiarie, ciascuna delle quali (la scissa e le tre beneficiarie) riconducibile a uno degli stessi quattro soci della società conferita (Alfa), risultando le quattro società scaturenti dall’operazione titolari del 25% della partecipazione in Alfa.
In siffatto scenario:
- si realizza un vantaggio fiscale “indebito”, rinvenibile nel risparmio d’imposta derivante dalla fruizione di una duplice neutralità (conferimento di partecipazioni e scissione) in luogo dell’applicazione del regime generale di natura realizzativa (ex articolo 9 Tuir) che opera per i conferimenti;
- si verifica l’assenza di “sostanza economica”, giacché viene effettuato un numero superfluo di operazioni societarie rispetto agli effetti reali che si producono (il medesimo risultato potrebbe essere raggiunto direttamente mediante il conferimento, da parte di ogni socio, a favore di una società interamente posseduta, delle partecipazioni detenute in Alfa);
- il “vantaggio fiscale” conseguito è essenziale, poiché non si ravvede altro vantaggio al di fuori di quello rappresentato dalla mancanza di tassazione della plusvalenza da conferimento in capo a ogni socio persona fisica;
- non sono rinvenibili valide ragioni extrafiscali, ossia ragioni di natura non tributaria senza le quali l’operazione non sarebbe stata posta in essere.
Ma al di là di questo caso, assai complesso nel suo insieme, c’è il rischio che l’abuso possa interessare fattispecie ben più comuni, come, ad esempio, la cessione totalitarie delle quote oppure il conferimento d’azienda e la successiva cessione delle quote della società conferitaria. È noto che in tali ipotesi il comparto impositivo da monitorare è quello dell’imposta di registro.
Sul tema è intervenuto il Consiglio Nazionale del Notariato con la pubblicazione dello Studio n. 17-2018/T. In primo luogo, nel documento viene ribadita l’applicabilità all’imposta di registro della disciplina (sostanziale e procedimentale) dell’abuso del diritto, fin dalla sua introduzione nell’ordinamento. Nel testo dello Studio si legge, poi, che “Un problema di abusività dell’operazione non dovrebbe porsi, comunque, nel caso di scelta tra tipi negoziali ai quali il legislatore attribuisca differenti regimi fiscali, trattandosi di una scelta consentita alla luce del principio del legittimo risparmio di imposta, codificato anche dall’articolo 10-bis”.
E al riguardo si fa riferimento sia alla cessione totalitaria delle quote, che alla cessione delle quote preceduta dal conferimento di azienda, affermando che “se la legge prevede un trattamento tributario più vantaggioso al ricorrere di determinate condizioni, il contribuente dovrebbe avere il diritto di porre in essere queste condizioni per potere usufruire del trattamento”. Sicché, “se per l’ordinamento è indifferente la cessione delle partecipazioni invece della cessione di azienda, deve ritenersi legittimo il conferimento di azienda che consenta poi la cessione delle partecipazioni”. Peraltro, a sostegno di ciò non si può non considerare che l’operazione complessiva realizzata mediante il conferimento di azienda e la cessione delle partecipazioni è ritenuta legittima ai fini delle imposte dirette ai sensi dell’articolo 176 Tuir. Pertanto, “sarebbe quantomeno anomalo che la stessa operazione risultasse illegittima ai fini delle imposte indirette, considerato che la disciplina dell’abuso del diritto, ed i relativi presupposti, trovano applicazione sia per le imposte dirette che per quelle indirette”.
Pare chiaro, quindi, che la linea intrapresa dai Notai, da accogliere positivamente, vada nel senso di sdoganare dall’ipotesi di abusività tali operazioni.