Accatastamento imposto dal comune con retroattività limitata
di Fabio GarriniLa nuova rendita attribuita a seguito dell’attivazione, da parte del comune di ubicazione dell’immobile, della procedura di cui all’articolo 1, comma 336, L. 311/2004, esplica efficacia retroattivamente, ovvero dal momento in cui tale accatastamento doveva essere realizzato; la retroattività è però subordinata al fatto che il comune abbia indicato, nell’atto di richiesta di variazione catastale, la data cui tale variazione doveva essere proposta.
Secondo la Cassazione, nella sentenza n. 4580 del 15.02.2019, non assumono alcuna rilevanza indicazioni generiche di altro tipo, al ricorrere delle quali la nuova rendita risulta efficace dall’inizio dell’anno nel quale il comune ha notificato la richiesta al contribuente.
La richiesta di accatastamento da parte del comune
L’articolo 1, comma 336, L. 311/2004 dispone quanto segue: “i comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze”.
In forza di tale previsione l’ente locale ha facoltà di chiedere, ai titolari di diritti reali su immobili
- non censiti (ossia immobili per i quali non è mai stato presentato un accatastamento);
- ovvero con censimento inadeguato a seguito di intervenute modificazioni strutturali (ossia immobili per i quali doveva essere proposta variazione catastale),
di procedere al nuovo accatastamento del fabbricato.
In caso di inadempienza dei titolari (il termine per soddisfare le richieste del comune è fissato in 90 giorni), l’ente locale inoltrerà segnalazione agli uffici catastali, i quali provvederanno d’ufficio all’accatastamento (ovvero alla variazione del classamento esistente) dell’immobile oggetto della contestazione.
Gli oneri derivanti da tale attività saranno messi comunque a carico dei contribuenti nel caso in cui gli uffici catastali dovessero agire d’ufficio per inerzia del possessore dell’immobile oggetto di revisione.
Il successivo comma 337 si occupa della decorrenza dell’efficacia della rendita catastale attribuita, in deroga alle regole ordinarie che fissano l’efficacia della rendita catastale. Tale rendita produce effetto fiscale:
- a decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune,
- ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1º gennaio dell’anno di notifica della richiesta del comune.
Pertanto la decorrenza (retroattiva o meno) dipende in maniera centrale da quanto il comune ha indicato nella richiesta di accatastamento avanzata al contribuente.
Il tema dell’indicazione del momento al quale far retroagire la rendita è il tema centrale del contenzioso che ha portato alla pronuncia in commento.
Gli avvisi di accertamento impugnati riguardano una contestazione Ici (ma le medesime considerazioni valgono anche oggi ai fini Imu e Tasi) notificati ai proprietari di un fabbricato ex rurale per il quale nessuno aveva proceduto al previsto accatastamento.
Poiché tale irregolarità era risalente ad un periodo antecedente quello in cui i possessori erano entrati in possesso dell’immobile, nella richiesta inviata ai contribuenti il comune non ha individuato tale momento, ma si è limitato ad indicare la data dell’atto con il quale era stato acquisito il possesso (nel caso specifico, a seguito di successione testamentaria), comunque antecedente ai periodi d’imposta che sono stati oggetto di contestazione.
In particolare, tali immobili erano stati ereditati nel 1997 e, in tale momento, gli immobili presentavano già le irregolarità catastali poi sanate tramite la descritta procedura ex comma 336.
A seguito dell’accatastamento, nel 2009, il comune ha notificato ai possessori avvisi di accertamento per le annualità dal 2003 al 2006.
Secondo la Suprema Corte il riferimento nella richiesta di accatastamento al momento dell’acquisto dell’immobile, seppure comunque antecedente alle annualità oggetto di contestazione, non sarebbe sufficiente ad assicura la retroattività della rendita.
La conseguenza è che tale rendita non poteva far retroagire la richiesta e gli atti contestati, tutti riguardanti periodi d’imposta antecedenti tale notifica, i quali sono quindi da considerarsi illegittimi.