Accertamenti INPS e tutela del contribuente: come ricorrere
di Luca VannoniPrima di affrontare le possibili strade di tutela del contribuente, è opportuno ricordare che l’attività di riscossione delle somme dovute a qualsiasi titolo all’INPS è stato oggetto negli ultimi anni di una profonda riforma, iniziata con il D.L. 78/2010, art. 30, norma che ha introdotto dal 1° gennaio 2011 l’avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo, per l’attività di riscossione per le somme dovute, a qualunque titolo, all’INPS. Ad ogni modo, l’istituto previdenziale ha continuato ad avvalersi della facoltà di richiedere il pagamento al debitore, prima dell’emissione dell’avviso di addebito, mediante avviso bonario, che, viceversa, ha natura informativa.
La procedura, in questo passaggio, si differenzia a seconda che l’addebito derivi da omissione contributiva ovvero a seguito di accertamento.
Nel primo caso, l’INPS procederà, prima di emettere l’avviso di addebito, a richiedere il pagamento mediante avviso bonario: nel caso non sia effettuato nei termini, verrà quindi notificato l’avviso di addebito. A seguito della ricezione dell’avviso bonario, il contribuente può presentare scritti difensivi per chiarire, dettagliare e correggere la posizione debitoria evidenziata nell’avviso, ma non impugnare l’atto in sé, in quanto non produce effetti giuridici diretti (fermo restando l’azione giudiziaria di accertamento negativo del debito). A livello di contenzioso previdenziale, non si registra, stante anche il diverso quadro normativo, un acceso contrasto giurisprudenziale relativa alla diretta impugnabilità dell’avviso bonario, come quello attuale in materia fiscale.
Il contribuente, in questa fase, potrà chiedere direttamente all’INPS il pagamento rateale del proprio debito; una volta formato l’avviso di addebito, la dilazione dovrà essere richiesta all’Agente della Riscossione.
Nel secondo caso, riferibile a tutte le ipotesi di accertamento, d’ufficio come a seguito di verifica ispettiva anche da parte di altri enti, prima di procedere con l’emissione dell’avviso di addebito, al contribuente verrà intimato di effettuare il pagamento della contribuzione dovuta entro 90 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento o della lettera di diffida. Entro tale termine, il soggetto intimato ha possibilità di proporre ricorso amministrativo avverso l’atto notificato, con l’effetto parallelo di sospendere l’azione coattiva fino alla decisione del competente organo amministrativo.
Se l’accertamento effettuato dall’ufficio è impugnato davanti all’autorità giudiziaria, l’iscrizione a ruolo è disposta con provvedimento esecutivo del giudice.
Ma qual’è l’organo competente per il ricorso amministrativo? In questo passaggio la materia si complica notevolmente (parzialmente semplificata dalla procedura on line di presentazione), in quanto l’organo deputato a ricevere il ricorso è individuato dalla materia oggetto dello stesso. Fatta una prima scrematura, che riconosce ai Comitati Centrali la competenza per le questioni contributive, è competente il Comitato amministratore a cui si riferisce la contribuzione oggetto del ricorso, come, ad esempio, il Comitato amministratore Fondo Pensioni Lavoro Dipendente, il Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e il Comitato amministratore della prestazioni previdenziali degli esercenti la attività commerciali.
Attenzione inoltre ai provvedimenti ispettivi in cui si contesta la qualificazione del rapporto di lavoro, situazione ricorrente, ad esempio, quando una collaborazione a progetto dissimula un contratto di lavoro subordinato: in questo caso il verbale ispettivo dovrà essere impugnato davanti al Comitato regionale per i rapporti di lavoro presso la Direzione Regionale del Lavoro, con termini diversi rispetto ai ricorsi INPS (30 giorni per illeciti non diffidabili, 75 giorni se presenti illeciti diffidabili).
Tornando ai ricorsi INPS, dovranno essere decisi entro 90 giorni dalla data di presentazione dello stesso decorso il quale il ricorso si intende rigettato ed è possibile adire l’autorità giudiziaria.
Oltre al valore intrinseco di ogni ricorso, volto al riconoscimento delle difese del contribuente (anche se, nei ricorsi amministrativi gerarchici, non essendoci una terzietà “perfetta” del giudicante, l’esito spesso è negativo per il contribuente), la fase amministrativa rappresenta la chiave d’accesso per la tutela giudiziaria: le controversie previdenziali, infatti, non sono procedibili se non quando siano stati esauriti tutti i procedimenti previsti dalla specifica normativa speciale per la composizione in sede amministrativa della controversia ovvero non siano decorsi i termini per la definizione del relativo procedimento o non sia, comunque, decorso il temine di centottanta giorni dalla proposizione del ricorso.