15 Febbraio 2017

Accertamenti sui prelievi: la nuova norma non si applica per il passato

di Maurizio Tozzi – Comitato Scientifico Master Breve 365
Scarica in PDF

L’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2017 ha affrontato tra l’altro la tematica delle modifiche apportate alle indagini finanziarie, dando però risposte sin troppo scontate (dovendosi comunque sottolineare che le domande lo erano altrettanto). Il D.L. 193/2016 è intervenuto in materia di presunzioni derivanti dalle risultanze di un accertamento bancario, stabilendo che:

  • in riferimento ai professionisti, non è mai applicabile la presunzione in ordine ai prelievi, in perfetta adesione a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 228 del 2014;
  • per i titolari di reddito d’impresa, non è possibile muovere contestazioni in ordine ai prelievi se di ammontare non superiore a 000 euro e comunque con un tetto massimo di 5 mila euro mensili.

Il primo quesito posto ha riguardato proprio i professionisti, laddove si è chiesto all’Amministrazione finanziaria se la modifica normativa apportata potesse riguardare anche il mondo dei versamenti, così come era stato paventato in occasione dei lavori parlamentari. In tutta franchezza, la domanda appare priva di fondamento, dato appunto che la volontà di intervenire sui versamenti è rimasta a livello di “mera intenzione” non tradotta in norma, ed infatti la risposta dell’Agenzia delle Entrate è stata banale nella direzione di ritenere intatta la presunzione sui versamenti. Forse sarebbe stato il caso di chiedere all’Amministrazione finanziaria se, in aderenza a quanto sottolineato dalla Corte Costituzionale circa i conti correntipromiscui” (ossia con impatto nella sfera personale dei titolari) e privi di specifici obblighi contabili, l’automatismo accertativo “analitico” potesse essere accantonato a favore dell’accettazione di una prova difensiva fondata su elementi presuntivi secondo il principio dell’id quod plerumque accidit. In parole povere, posto che i professionisti (ma anche i titolari di reddito d’impresa non in contabilità ordinaria) possono utilizzare liberamente i propri contanti incassati nell’attività, si rende necessaria una interpretazione logica sulla prova difensiva ammessa, atteso che, ad esempio, a fronte di un incasso di 1.000,00 euro, non vi è alcuna disposizione (non solo fiscale), che obblighi all’immediato versamento in banca e per l’intero importo, così come nulla vieta di trattenere 300 euro nella sfera privata e 200 euro per l’attività, procedendo qualche giorno dopo al versamento di 500 euro. Ritenere che detto importo, poiché non corrispondente alla cifra incassata, non sia giustificato appare del tutto assurdo, eppure esempi simili continuano a rinvenirsi negli accertamenti emessi.

Continua a leggere gli articoli dell’archivio di Euroconference News, abbonati subito!
Grazie all'abbonamento
Hai accesso all'archivio completo con tutti gli articoli di Euroconference News
Hai la possibilità di effettuare il download in pdf di tutti gli articoli di Euroconference News
Accedi a Euroconference in Diretta il servizio di aggiornamento settimanale (in differita)
Ricevi ogni mattina la newsletter direttamente sulla tua casella di posta
Rinnovo automatico a prezzo di listino
La gestione dei controlli fiscali
Scarica il PDF di questo articolo
Scarica il Quotidiano in PDF