6 Aprile 2017

Accertamento con adesione e sospensione feriale dei termini

di EVOLUTION
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logo dottrynaÈ stata pubblicata in Dottryna la scheda che approfondisce l’istituto dell’accertamento con adesione. È noto che tale strumento consente al contribuente di prendere parte alla determinazione, in contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria, della pretesa fiscale a suo carico, evitando l’insorgere di una lite tributaria.

Esso si sostanzia in un accordo tra Ufficio e contribuente destinatario di una attività istruttoria esterna (accesso, ispezione o verifica) o di un avviso di accertamento, finalizzato alla ridefinizione delle maggiori imposte dovute ed alla riduzione delle sanzioni ad un terzo del minimo edittale.

Rispetto ad analoghi istituti vigenti nel passato, l’accertamento con adesione si caratterizza per l’ampiezza del suo ambito di applicazione, che si estende a tutti i contribuenti ed a tutte le categorie reddituali, non essendo previste cause di inammissibilità o di esclusione aventi portata generale. In particolare, sotto il profilo soggettivo vi rientrano:

Ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del D.Lgs. 218/1997, le disposizioni dettate in materia di accertamento con adesione si applicano, in quanto compatibili, anche ai sostituti d’imposta di cui al titolo III del D.P.R. 600/1973.

Dal lato oggettivo, in linea di massima, possono essere definiti in adesione gli accertamenti di qualsiasi tipo (analitici, analitico-induttivi, induttivi, sintetici) relativi a tutte le categorie reddituali. È comunque opportuno evidenziare come la C.M. 235/1997 sottolinei, stanti la natura e la finalità dell’istituto in parola, la prioritaria rilevanza delle posizioni interessate dall’applicazione di metodologie induttive o, comunque, caratterizzate dalla presenza di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo da parte dell’Ufficio.

Il procedimento di adesione può essere attivato su iniziativa dell’Ufficio o su istanza del contribuente e comporta la sospensione per un periodo di 90 giorni del termine per impugnare l’atto.

Sia la C.M. 235/1997 che la successiva circolare AdE 65/E/2001 sono state chiare nel sottolineare come, nel ricalcolo dei termini di impugnazione conseguenti alla presentazione dell’istanza di adesione, oltre al periodo di sospensione previsto dal terzo comma dell’articolo 6 D.Lgs. 218/1997, debba tenersi conto anche dell’eventuale sospensione feriale dei termini. Secondo l’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria, infatti, i due periodi di sospensione risulterebbero cumulabili.

Tale posizione è, peraltro, largamente condivisa anche dalla giurisprudenza, pur dovendosi segnalare una recente pronuncia di senso contrario: con l’ordinanza n. 11632/2015 la Corte di Cassazione ha infatti sostenuto che la sospensione feriale non può trovare applicazione ai termini previsti per l’accertamento con adesione, essendo quest’ultima una procedura avente natura amministrativa e non processuale.

A risolvere il possibile contrasto interpretativo è prontamente intervenuto il legislatore con l’articolo 7-quater, comma 18, D.L. 193/2016 convertito con modificazioni dalla L. 225/2016, precisando che “i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale”.

I principali strumenti di accertamento