Accertamento analitico-induttivo
di EVOLUTIONL’accertamento analitico-induttivo è una tipologia di accertamento ammissibile quando risulta l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione. Questi elementi devono risultare dall’ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all’articolo 33 del D.P.R. 600/1973, ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all’impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio nei modi previsti dall’articolo 32 del D.P.R. 600/1973.
Risulta essere fondamentale distinguere l’accertamento analitico-induttivo dalla diversa tipologia prevista dal secondo comma dell’articolo 39, ovvero quella dell’accertamento induttivo puro.
Il discrimine tra le due diverse metodologie accertative deve essere ricercato nella parziale o totale inattendibilità delle scritture contabili.
Nel primo caso, se l’incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi indicati non è tale da compromettere l’attendibilità dell’intero impianto contabile, l’ufficio può soltanto completare le lacune riscontrate; nel secondo caso invece, considerato che le omissioni o le false o inesatte indicazioni risultano tali da inficiare l’attendibilità di tutti i dati contabili, l’ufficio può prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti, procedendo a determinare l’imponibile in base a presunzioni anche non gravi, precise e concordanti (Cassazione, 7 ottobre 2016 n. 20132).
Il controllo svolto dall’Amministrazione Finanziaria si viene a compiere in presenza di presunzioni, le quali, ai sensi dell’articolo 2727 cod. civ., sono considerate come conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato. Tali presunzioni vengono distinte in legali oppure semplici:
- sono presunzioni legali quelle la cui valenza in termini probatori è stabilita direttamente dalla legge, non essendo concesso al giudice discostarsi da tale valutazione. Esse si distinguono, poi, in relative e assolute, a seconda che sia o meno prevista la possibilità di fornire prova contraria.
- sono presunzioni semplici, invece, sono quelle in cui la legge rimette al libero apprezzamento del giudice la valutazione circa il valore probatorio delle stesse.
Affinché possano assumere valore probatorio, le presunzioni devono essere:
- gravi, ovvero devono essere altamente attendibili;
- precise, ossia dotate di specificità e concretezza e non suscettibili di diversa e altrettanto verosimile interpretazione;
- concordanti, quindi non contrastanti tra loro e non contraddette da altri elementi probatori caratterizzati da un elevato grado di certezza.
È consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la relazione tra il fatto noto e quello ignoto non debba avere carattere di necessità, essendo sufficiente che l’esistenza di quest’ultimo derivi dal primo come conseguenza ragionevolmente possibile e verosimile, secondo un criterio di normalità.
La determinazione analitico-induttiva delle attività sottratte a tassazione viene comunemente definita ricostruzione e può avvenire con diverse modalità.
Secondo la circolare n. 1/2018 della Guardia di Finanza, contenente le istruzioni sull’attività di verifica, i diversi metodi di ricostruzione indiretta possono essere sostanzialmente distinti in tre categorie, ovvero:
- ricostruzioni basate sui dati relativi alla movimentazione delle merci;
- ricostruzioni basate sui dati relativi ai fattori della produzione o ad altri elementi strutturali;
- ricostruzioni basate su altri elementi di fatto o documentali.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |