24 Marzo 2021

Accertamento con “doppia” motivazione per relationem: quando è nullo?

di Luigi Ferrajoli
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Ai fini delle imposte sui redditi, l’articolo 42, comma 2, D.P.R. 600/1973 stabilisce che l’avviso di accertamento “deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato […]”.

Tale obbligo motivazionale – imposto dal Legislatore al fine di consentire al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa – può essere adempiuto dall’Amministrazione Finanziaria anche per relationem, ossia facendo riferimento ad altri atti o documenti, che tuttavia devono essere o già noti al contribuente (ad esempio, per effetto della precedente notificazione nei suoi confronti di un pvc; cfr. Cass. n. 18073/2008) o almeno agevolmente conoscibili dal medesimo tramite l’utilizzo dell’ordinaria diligenza (si pensi agli atti soggetti a pubblicità legale; cfr. Cass. n. 27055/2014).

Continua a leggere gli articoli dell’archivio di Euroconference News, abbonati subito!
Grazie all'abbonamento
Hai accesso all'archivio completo con tutti gli articoli di Euroconference News
Hai la possibilità di effettuare il download in pdf di tutti gli articoli di Euroconference News
Accedi a Euroconference in Diretta il servizio di aggiornamento settimanale (in differita)
Ricevi ogni mattina la newsletter direttamente sulla tua casella di posta
9,99 + IVAal mese
Abbonamento mensile
con fatturazione mensile
8,99 + IVAal mese
Promozione primo anno
con fatturazione anticipata
Rinnovo automatico a prezzo di listino
Scarica il PDF di questo articolo
Scarica il Quotidiano in PDF