26 Novembre 2018

Accertamento induttivo

di EVOLUTION
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Un accertamento è qualificabile come induttivo puro (o extracontabile) quando la rettifica del reddito d’impresa (o di lavoro autonomo) prescinde dalle risultanze contabili a causa della gravità, numerosità e ripetitività delle omissioni e delle false/inesatte indicazioni ivi riscontrate.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Accertamento”, una apposita Scheda di studio.

Pur non avendo natura sanzionatoria, l’accertamento induttivo determina una forte “penalizzazione” del contribuente, posto che si concretizza in “un procedimento logico diretto a costruire l’imponibile globale senza analizzarne le singole parti semplici, bensì impiegando nella costruzione tutte le notizie, le prove ed i dati, anche soltanto extracontabili, comunque raccolti [che] induce un giudizio sull’entità dell’imponibile da assumere a base della determinazione dell’imposta” (cfr. C.M. 29/1978, parte II, capitolo III).

Quanto sopra giustifica, quindi, la perentorietà dell’elencazione operata dal legislatore nell’individuazione delle circostanze che consentono, a pena di illegittimità, l’adozione del metodo induttivo. Sono fattispecie indicative di comportamenti di particolare gravità (imputabili al contribuente o a cause di forza maggiore) dal punto di vista del rischio fiscale, che possono costituire un pericolo per gli interessi erariali non solo in termini di incassi, ma anche di esercizio dei poteri di accertamento.

Considerato, quindi, che l’accertamento induttivo si basa sull’irregolarità delle scritture contabili, i soggetti destinatari di questa particolare tipologia di accertamento sono sostanzialmente classificabili in quattro categorie ed in particolare:

  • persone fisiche esercenti attività imprenditoriale: devono ritenersi tali tutti coloro che esercitano, nelle forme e nei modi previsti, le attività di cui allarticolo 55 del Tuir nonché tutti quelle esercenti attività di natura commerciale;
  • soggetti esercenti arti o professioni: sono tali tutti coloro che esercitano le attività di cui all’articolo 53 del Tuir, ovvero coloro che esercitano, per professione abituale, ancorché non esclusiva e senza vincolo di destinazione, attività diverse da quelle di impresa e dai redditi fondiari;
  • società di persone ed enti equiparati: sebbene prive di soggettività passiva piena, il maggior reddito viene accertato ed imputato in capo alla società, ovvero all’ente in quanto centro di imputazione di effetti giuridici, per effetto dell’applicazione del principio di trasparenza di cui all’articolo 5 del Tuir e poi ai soci in ragione delle loro quote di partecipazione, ovvero in parti uguali (qualora non determinate);
  • soggetti di cui all’articolo 73 del Tuir: che comprendono le società di capitali, le società cooperative e di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato; gli enti pubblici e privati diversi dalle società ed i trustqualora esercitino; le società, gli enti di ogni tipo (compresi i trust), anche senza personalità giuridica non residenti nel territorio dello Stato.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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