29 Novembre 2014

Accertamento induttivo e presupposti

di Luigi Ferrajoli
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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20709 del 01/10/2014 ha chiarito che, sia in tema di accertamento delle imposte sui redditi che di accertamento ai fini Iva, la presenza di scritture contabili formalmente regolari non esclude la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/73 e dell’art. 54 del d.P.R. n. 633/72, qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile, in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo dell’antieconomicità del comportamento del contribuente. In tali casi, pertanto, è consentito all’Ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi, ad esempio determinando il reddito del contribuente utilizzando le percentuali di ricarico, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente medesimo (Cassazione sentenze n. 6849/2009; n. 7881/2012 e n. 27477/2013).

L’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/73 disciplina, quindi, un metodo di accertamento analitico contabile induttivo (o presuntivo) che presenta le seguenti caratteristiche:

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