13 Dicembre 2017

Accertamento induttivo per le società a ristretta base familiare

di Marco Bargagli
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Ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell’articolo 39, primo comma, lett. d) del D.P.R. 600/1973, nell’ambito del c.d. accertamento analitico – induttivo, l’ufficio procede alla rettifica del reddito d’impresa delle persone fisiche se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall’ispezione delle scritture contabili o da altre verifiche ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all’impresa, nonché dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio.

In buona sostanza, partendo dalle risultanze desumibili dalle scritture contabili, l’Amministrazione finanziaria, sulla base di “presunzioni semplici”, connotate dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, può constatare l’esistenza di attività non dichiarate (ipotesi di ricavi in nero) ossia l’inesistenza di passività dichiarate (ipotesi di costi non deducibili), ricostruendo induttivamente il reddito.

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