23 Novembre 2021

Accertamento induttivo se il professionista non ha trasmesso la dichiarazione

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

Se il contribuente omette di presentare la dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle entrate può servirsi di qualsiasi elemento per determinare il reddito, potendosi anche avvalere del metodo induttivo, utilizzando, quindi, presunzioni semplici. A nulla rileva invece il fatto che la mancata presentazione della dichiarazione sia imputabile ad un professionista, in quanto l’incarico conferito a terzi non libera il contribuente dal dovere di vigilanza, potendosi escludere qualsiasi sua responsabilità soltanto nel caso in cui riesca a dimostrare che il professionista ha usato “non banali strumenti di occultamento” del proprio inadempimento.

È questo il principio richiamato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 36001, depositata ieri, 22 novembre.

I soci di una Sas non avevano presentato la dichiarazione dei redditi, ragion per cui l’Agenzia delle entrate rideterminava sinteticamente il loro reddito, desumendolo, in parte, dalla loro partecipazione come soci della Sas (ugualmente oggetto di accertamento per omessa presentazione della dichiarazione) e, in parte, dalla titolarità di alcuni beni-indice di capacità contributiva.

I contribuenti, in proprio e quali legali rappresentati della società, impugnavano gli avvisi di accertamento, imputando l’omessa presentazione della dichiarazione unicamente al loro commercialista.

La Corte di Cassazione, investita della questione, si è soffermata innanzitutto sugli aspetti processuali, tornando a ribadire il principio del litisconsorzio necessario nei casi di impugnazione degli atti riguardanti società di persone. A tal proposito è stata richiamata la sentenza delle Sezioni Unite n. 14815 del 04.06.2008, con la quale è stato precisato che “in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’articolo 5 Tuir e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o della società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi”.

Per quanto riguarda, invece, il merito, la Corte di Cassazione ha ritenuto non accoglibili i motivi di doglianza proposti dai contribuenti, i quali ritenevano necessaria la ricostruzione analitica del reddito, sulla base della documentazione attestante la reale capacità contributiva, considerato che la mancata presentazione della dichiarazione era imputabile unicamente al commercialista, nei cui confronti era stata proposta un’azione di responsabilità professionale, con denuncia per truffa.

Invero, come ricorda la Corte di Cassazione, l’omessa presentazione della denuncia dei redditi è comunque riferibile al contribuente e legittima l’Ufficio alla ricostruzione induttiva del reddito, salvo il caso in cui il contribuente riesca a dimostrare:

  • di aver vigilato sul professionista,
  • il comportamento fraudolento dello stesso, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento mediante la falsificazione dei modelli F24 o altre azioni comunque idonee ad essere difficilmente riconoscibili dal contribuente.