1 Ottobre 2018

Accertamento presuntivo nullo se manca il fatto noto

di Francesco Rizzi
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Recentemente, con l’ordinanza n. 18627 del 13.07.2018, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che l’accertamento “analitico-induttivo” previsto dall’articolo 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973e dall’articolo 54 D.P.R. 633/1972 (detto comunemente “accertamento presuntivo”) è da ritenersi nullo qualora l’ufficio non fondi la propria presunzione su un “fatto noto”.

Si rammenta, infatti, che ai sensi del predetto articolo 39 D.P.R. 600/1973, nei confronti delle imprese e dei lavoratori autonomi per i quali i redditi vengono determinati in base alle scritture contabili, “… L’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti”.

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