1 Settembre 2017

Accessi, ispezioni e verifiche fiscali della Guardia di Finanza – parte I°

di Angelo Ginex
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In materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, i poteri di accesso, ispezione e verifica fiscale sono disciplinati dagli articoli 33 D.P.R. 600/1973 e 52 D.P.R. 633/1972.

In particolare, tali norme prevedono che gli impiegati degli uffici delle imposte e i militari della Guardia di Finanza possano eseguire le seguenti tipologie di accesso:

  • accesso presso i locali ove viene esercitata l’attività imprenditoriale/professionale, che è subordinato al rilascio dell’autorizzazione del capo dell’ufficio;
  • accesso presso i locali ad uso promiscuo (ovvero, i locali utilizzati sia per l’esercizio dell’attività commerciale/professionale sia come abitazione), che è subordinato al rilascio dell’autorizzazione del P.M.;
  • accesso presso l’abitazione del contribuente, che è subordinato al rilascio dell’autorizzazione del P.M., la quale, a sua volta, può essere emessa solo in presenza di gravi indizi di evasione.

L’ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta o conservazione non sia obbligatoria, che si trovano nei locali in cui l’accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali.

Di ogni accesso deve essere redatto un processo verbale giornaliero, dal quale devono risultare le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente (o a chi lo rappresenta), le risposte ricevute e la sottoscrizione del contribuente (o di chi lo rappresenta) o il motivo della mancata sottoscrizione.

Ogni documento, dato o informazione oggetto di espressa richiesta dei verificatori non esibito/fornito nel corso della verifica configura un rifiuto di esibizione e dà luogo alle conseguenze per esso previste.

Ai sensi dell’articolo 7 D.L. 70/2011, gli accessi disposti da funzionari della Guardia di Finanza devono essere effettuati, per quanto possibile, in borghese.

Locali dove si svolge l’attività commerciale/professionale

Per quanto concerne l’accesso nei locali dove si svolge l’attività commerciale o agricola, nulla è previsto in ordine alla presenza dell’imprenditore. Pertanto, ove il titolare non sia presente, l’accesso sarà comunque intrapreso, con l’assistenza della persona, che sia incaricata delle operazioni tipiche dell’attività esercitata, presente sul posto, ferma restando la possibilità del titolare o del rappresentante legale di incaricare al riguardo qualsiasi altro soggetto.

Al contrario, l’accesso nei locali destinati all’esercizio di arti o professioni va eseguito alla presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.

Autoveicoli e natanti

Le norme procedurali in tema di autorizzazioni si applicano anche in relazione agli autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto terzi, al fine di ricerche di merci o altri beni viaggianti.

Conseguentemente, la verifica effettuata nell’automobile condotta dall’amministratore della società è legittima, anche in assenza di autorizzazione del P.M., in quanto effettuata su un veicolo il cui utilizzo è riferibile all’attività della società stessa.

 

Mancanza di autorizzazione

In linea generale, la mancanza dell’autorizzazione dovrebbe comportare l’inutilizzabilità dei dati acquisiti, con la conseguenza che la nullità dell’atto impositivo potrà essere dichiarata soltanto quando l’atto sia basato totalmente su dati inutilizzabili.

La gestione dei controlli fiscali