25 Febbraio 2025

Accesso agli strumenti di composizione della crisi di impresa anche senza bilancio approvato

di Fabio Giommoni
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Ai sensi dell’articolo 39, D.Lgs. 14/2019 (“C.C.I.I.”), l’impresa che chiede l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza (es. concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti, piano di ristrutturazione omologato) o a una procedura di insolvenza (es. liquidazione giudiziale) deve depositare presso il tribunale una serie di documenti, tra cui i bilanci degli ultimi 3 esercizi (sostituibili dalle dichiarazioni fiscali solo per le imprese non soggette all’obbligo di redazione del bilancio).

Il deposito degli ultimi 3 bilanci è richiesto anche in sede di presentazione di domanda prenotativa (c.d. “in bianco”) di cui all’articolo 44, C.C.I.I.

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