20 Marzo 2019

Accollo del debito, cessione del credito e verifica F24

di Clara PolletSimone Dimitri
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Con l’accollo del debito un soggetto (accollante) assume negozialmente l’obbligo di estinguere il debito altrui (dell’accollato), con eventuale liberazione del debitore originario laddove il creditore aderisca all’accordo. Questo è quanto prevede il codice civile (articolo 1273 cod. civ.) ma, nell’ordinamento tributario, il debitore originario non è mai liberato.

Infatti, l’accollo del debito tributario è una procedura prevista dallo Statuto del Contribuente all’articolo 8 L. 212/2000, rubricato “tutela dell’integrità patrimoniale”, che ammette l’estinzione delle obbligazioni tributarie tramite compensazione (primo comma) e l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario (secondo comma).

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Il processo tributario telematico: regole generali ed aspetti pratici
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