Acconto 2023 differito alla cassa entro il 16.1.2024
di Alessandro BonuzziIl prossimo 16.1.2024 scade il termine di versamento della seconda rata dell’acconto 2023 per coloro che hanno sfruttato il rinvio introdotto dall’articolo 4, D.L. 145/2023 (decreto collegato alla Legge di Bilancio 2024).
La novella normativa ha, altresì, concesso la possibilità di rateizzare l’importo dovuto in 5 rate mensili; in tal caso entro il prossimo 16.1.2024 deve essere versata la prima rata. Sulle (4) rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% su base mensile.
Il differimento dall’ordinario termine del 30.11.2023 riguarda le persone fisiche titolari di partita Iva – quindi imprenditori individuali e professionisti – che hanno dichiarato nel modello Redditi 2023 PF, relativo all’anno 2022, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a euro 170.000. L’opzione interessa anche:
- il titolare dell’impresa familiare e dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- i contribuenti tenuti a versare l’acconto 2023 in un’unica soluzione;
- gli imprenditori esercenti attività agricole e attività agricole connesse titolati di reddito d’impresa.
Diversamente, rimangono esclusi dalla proroga, oltre che i soggetti diversi dalle persone fisiche, i soci di società, gli associati di associazioni professionali, nonché i collaboratori dell’impresa familiare e il coniuge dell’azienda coniugale, sempreché non siano in possesso di una propria partita Iva.
I ricavi da computare ai fini della verifica del superamento o meno della soglia di euro 170.000 sono quelli individuati dall’articolo 57 Tuir, il quale a sua volta rimanda al successivo articolo 85 Tuir. Devono, pertanto, essere considerati, oltre ai ricavi derivanti dalle cessioni di beni e/o dalle prestazioni di servizi, anche gli “altri ricavi” come, ad esempio, i contributi in conto esercizio e i proventi da autoconsumo. Inoltre:
- il titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale deve tener conto dell’ammontare complessivo dei ricavi;
- in caso di svolgimento di più attività con codici Ateco differenti, si deve tener conto della somma dei ricavi o compensi relativi a tutte le attività;
- in caso di svolgimento sia di attività d’impresa sia di attività di lavoro autonomo, si deve tener conto della somma dei ricavi e compensi relativi a tutte le attività.
Con particolare riguardo alle persone fisiche esercenti attività agricole e/o attività agricole connesse (come, ad esempio, l’attività di agriturismo) titolari di reddito d’impresa, assume rilevanza l’ammontare del volume d’affari di cui al rigo VE50 del modello Iva 2023. Così si è espressa recentemente l’Agenzia delle entrate nella circolare n. 31/E/2023. In caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione Iva, occorre far riferimento all’ammontare complessivo del fatturato dell’anno 2022, avendo riguardo alle operazioni certificate mediante fattura o documento commerciale.
Le somme differibili sono quelle comprese nella seconda rata dell’acconto 2023 dovute sulla base della dichiarazione dei redditi. Sono, dunque, coinvolte le seguenti imposte:
- Irpef;
- cedolare secca;
- imposta sostitutiva dei contribuenti forfettari e minimi;
- Ivie e Ivafe.
Sono esclusi, invece, dalla proroga in rassegna, i contributi previdenziali Inps, nonché i premi assicurativi Inail. Pertanto, la seconda rata dell’acconto 2023 dei contributi previdenziali IVS e Gestione separata doveva essere versata entro il 30.11.2023; il mancata versamento nel termine ordinario determina la debenza delle sanzioni e degli interessi, ferma restando la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.
Differimento II° rata acconto 2023 | ||
Modalità di pagamento | Scadenza | |
Unica soluzione | 16.1.2024 | |
Rateizzazione in 5 rate | I° rata | 16.1.2024 |
II° rata + interessi 0,33% | 16.2.2024 | |
III° rata + interessi 0,66% | 18.3.2024 | |
IV° rata + interessi 0,99% | 16.4.2024 | |
V° rata + interessi 1,32% | 16.5.2024 |