Acconto Imu: alla cassa entro il 16 giugno
di Clara PolletSimone DimitriCome noto, la Legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 738 a 782, L. 160/2019) ha riscritto l’imposta patrimoniale sugli immobili: a decorrere dall’anno 2020 è stata abolita l’imposta unica comunale (di cui all’articolo 1, comma 639, L. 147/2013), con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari).
Con l’abrogazione della Tasi vengono meno anche le ripartizioni del tributo (di cui al comma 681 della L. 147/2013) tra il titolare del diritto reale e l’occupante, mentre l’Imu continua ad essere dovuta dal solo titolare del diritto reale, secondo le regole ordinarie.
In altri termini, la disciplina dell’Imu si pone in linea di continuità con il precedente regime impositivo e trova applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti; inoltre, il comma 739 prevede che “continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all’Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano”.
La nuova disciplina dispone che i soggetti passivi siano tenuti ad effettuare il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno 2020 in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
In sede di prima applicazione dell’imposta, “la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per l’anno 2019” (comma 762): a questo proposito, la circolare n. 1/DF del 18.03.2020 precisa che il soggetto passivo Imu ha l’onere di corrispondere, in sede di acconto, la metà dell’importo versato nel 2019, che, ai fini della Tasi, coincideva con la sua quota parte.
A regime, invece, il versamento della prima rata sarà pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.
La formulazione della norma ha instillato dubbi tra gli operatori con particolare riferimento alle ipotesi dei passaggi di proprietà avvenuti nel 2019 o nel 2020.
In caso di cessione dell’unità immobiliare nel corso del 2019 (senza riacquisto) un’interpretazione letterale della norma porterebbe a dover versare l’acconto per il 2020, avendo versato delle somme a titolo di Imu (e Tasi) per l’anno 2019, pur non manifestandosi il presupposto impositivo (nel nostro caso, il contribuente nel 2020 non è più proprietario dell’immobile).
Il Mef, con la già citata circolare n. 1/DF del 18.03.2020, ha chiarito che tale lettura comporterebbe un inutile aggravio di oneri per entrambi i soggetti del rapporto tributario (il contribuente verserebbe un acconto per poi richiedere il rimborso al Comune).
Deve ritenersi più razionale la soluzione che tenga conto della condizione sussistente al momento del versamento, vale a dire l’assenza del presupposto impositivo: in altri termini, la casistica descritta non richiede il versamento di acconti per l’anno 2020.
Nel caso in cui il contribuente abbia acquistato l’immobile nel corso del primo semestre 2020, un’interpretazione letterale del comma 762 comporterebbe che, ai fini dell’acconto 2020, il contribuente non debba versare alcunché in occasione della prima rata, dal momento che nel 2019 l’Imu non è stata versata perché non sussisteva il presupposto impositivo.
Tuttavia, sembra maggiormente percorribile una seconda ipotesi: il versamento dell’acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto dell’aliquota Imu stabilita per l’anno precedente secondo disciplina previgente.
Inoltre, se, al momento del versamento dell’acconto, il Comune avesse già pubblicato sul sito www.finanze.gov.it le aliquote Imu applicabili per il 2020, il contribuente è in grado di determinare l’imposta applicando le nuove aliquote.
Ricordiamo che, in base al comma 761, anche la nuova Imu “è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso”.
A tal fine occorre computare per intero il mese durante il quale il possesso si sia protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Infine, nell’ipotesi in cui il contribuente abbia al contempo venduto un immobile nel 2019 e acquistato un altro immobile situato nel territorio dello stesso Comune nel primo semestre del 2020, egli dovrà comunque versare l’acconto 2020 scegliendo tra il metodo individuato dal comma 762 per l’acconto 2020 e quello previsto dalla stessa norma a regime.
Nel primo caso (metodo di cui al comma 762) il contribuente verserà l’acconto 2020 per l’immobile venduto nel 2019, calcolato in misura pari al 50% della somma corrisposta nel 2019 a titolo di Imu e di Tasi, mentre non verserà nulla per quello acquistato nel 2020.
Nel secondo caso il contribuente verserà l’acconto 2020 per l’immobile acquistato nel primo semestre 2020, calcolato sulla base dei mesi di possesso nel primo semestre del 2020 e tenendo conto dell’aliquota dell’Imu vigente per l’anno 2019, mentre non corrisponderà l’Imu per l’immobile venduto nel 2019.
Il contribuente dovrà adottare il medesimo criterio per entrambi gli immobili, non potrà invece combinare i due criteri, e ciò soprattutto quando tale operazione conduca a non versare alcun acconto.
Tale vincolo decade nel caso in cui gli immobili in questione si trovino in Comuni diversi, potendo il contribuente in tale eventualità scegliere un diverso criterio per ciascun immobile.
Si ricorda, da ultimo, che il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) non ha previsto alcuna proroga per i versamenti in esame, i quali, pertanto, devono essere regolarmente effettuati entro il 16 giugno.
L’articolo 177 D.L. 34/2020 ha infatti previsto soltanto un’esenzione Imu a favore del settore turistico.