29 Giugno 2017

Acconto Ires da calcolare con la nuova ACE

di EVOLUTION
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La disciplina dell’ACE, sebbene sia di recente introduzione, è già stata oggetto di numerosi interventi da parte del legislatore. Purtroppo, le ultime modifiche vanno tutte nella direzione di depotenziare gli effetti benefici dell’agevolazione.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Misure agevolative”, la relativa Scheda di studio.
Il presente contributo si propone di mettere in luce le modifiche che, pur entrando in vigore da quest’anno, impattano retroattivamente già sul calcolo dell’acconto Ires relativo al periodo d’imposta 2017.

La determinazione dell’acconto – utilizzando il cosiddetto “metodo storico” – dovuto ai fini dell’imposta sui redditi delle società “relativo al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016” (2017 per i contribuenti “solari”) deve essere effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando la “nuova” aliquota ACE.

Pertanto, l’acconto Ires 2017 va calcolato considerando, quale imposta del periodo 2016, quella che si sarebbe determinata come se l’ACE 2016 fosse già stata calcolata con l’aliquota “super” ridotta dell’1,6% (in luogo del 4,75%).

È appena il caso di ricordare che la recente evoluzione della materia è stata la seguente:

  • dapprima, la legge di Bilancio 2017 ha previsto che la determinazione dell’acconto 2017 dovuto ai fini dell’Iresdeve essere effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando l’aliquota 2017 del rendimento nozionale, fissata al 2,7%;
  • in seguito, l’articolo 7 della “prima versione” del D.L. 50/2017 ha disposto che, ai fini dell’acconto 2017, era altresì necessario “ricalcolare” l’imposta 2016 tenendo conto dei soli incrementi/decrementi del quinquennio 2012-2016;
  • infine, il testo definitivo della “manovrina”, avendo cancellato il riferimento al periodo di rilevanza quinquennale, ha ristabilito l’obbligo di rideterminare l’Ires solo in funzione della nuova aliquota, ulteriormente ribassata.
Novità ACE quale base di calcolo dell’acconto Ires 2017
I° fase II° fase III° fase
L. 232/2016 L. 232/2016  
Nuova aliquota 2,7% Nuova aliquota del 2,7%
D.L. 50/2017 – 1° versione

Rilevanza dei soli incrementi o decrementi 2012-2016

D.L. 50/2017 – conversione

Nuova aliquota del 1,6%

Disposizioni superate Regola attuale

Va precisato che qualora il contribuente ritenga di dover versare per il 2017 una minore imposta, resta comunque ferma la possibilità di ricorre, in alternativa, al metodo previsionale; in tal caso, evidentemente, non occorrerà effettuare alcuna rideterminazione dell’Ires 2016.

Per la determinazione dell’importo da versare nonché per le modalità e le tempistiche con le quali effettuare il relativo pagamento, occorre osservare le regole “ordinarie”, tenendo conto del nuovo termine di versamento previsto a seguito del D.L. 193/2016.

Difatti, i versamenti di acconto dell’Ires 2017 vanno sempre effettuati in due rate salvo che il versamento della prima rata non superi l’ammontare di 103 euro. Peraltro, l’acconto non è dovuto se l’imposta relativa al 2016 al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, e quindi se l’importo risultante dal rigo RN17 – Ires dovuta o differenza a favore del contribuente del modello Redditi SC 2017, è di ammontare non superiore a 20,66 euro.

La percentuale dell’acconto 2017 è fissata nella misura del 100% dell’Ires 2016. Il 40% dell’acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. In generale, il versamento va effettuato:

  • per la prima rata, entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta; pertanto, per le imprese solari, il nuovo termine scade domani (30 giugno 2017). Si ricorda che la prima rata può essere versata entro il trentesimo giorno successivo al termine ordinario di scadenza (ossia entro il 31 luglio 2017 poiché il 30 luglio cade di domenica), maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
  • per la seconda o unica rata, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la prossima dichiarazione; quindi, per le imprese solari, il termine scade al 30 novembre 2017.
Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

Dottryna