Acconto Iva 2017 per i soggetti in split payment dal 1° luglio
di Alessandro BonuzziCon la circolare 28/E di venerdì scorso l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle speciali modalità di calcolo dell’acconto Iva per l’anno 2017, ove determinato con metodo storico, per i soggetti che dal 1° luglio 2017, per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. 50/2017 (cd. Manovra correttiva), sono riconducibili nell’ambito soggettivo della scissione dei pagamenti.
L’intervento del Fisco è arrivato poco più di 10 giorni prima della scadenza fissata per il versamento, atteso che l’ultimo giorno per assolvere l’adempimento è il prossimo 27 dicembre.
Si ricorda che, in linea generale, le P.A. e le Società controllate soggetti passivi d’imposta, nel calcolo dell’acconto Iva, devono tenere conto dell’imposta versata all’Erario nell’ambito della scissione dei pagamenti.
L’acconto Iva va determinato e versato unitariamente, considerando, quindi, sia il debito Iva “ordinario” sia l’imposta dovuta nell’ambito della scissione dei pagamenti.
Con particolare riguardo all’acconto Iva 2017, in assenza di una base storica che tenga conto dell’imposta da split payment, l’articolo 4, comma 2, del D.M. 27 giugno 2017, modificativo del D.M. 23 gennaio 2015, ha previsto delle regole ad hoc. Nello specifico, la circolare 28/E tratta in modo separato le P.A. e le Società – in split payment dal 1° luglio 2017 – che decidono di utilizzare il metodo storico, a seconda che versino l’Iva da split payment direttamente (comma 01, articolo 5 D.M. 23 gennaio 2015) oppure nell’ambito delle liquidazioni periodiche (comma 1, articolo 5 D.M. 23 gennaio 2015).
Soggetti del comma 01
Secondo la relazione illustrativa al D.M. 27 giugno 2017 “i soggetti che versano l’imposta ai sensi del nuovo comma 01 dell’articolo 5 dovranno operare un ulteriore versamento di acconto determinato sulla base dell’ammontare dell’imposta divenuta esigibile nel mese di novembre 2017” ovvero, nell’ipotesi di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017.
Al riguardo, la circolare 28/E ha precisato che tali P.A. e Società, “ove decidano di determinare l’acconto Iva con il metodo storico, dovranno effettuare un versamento unitario computando nella base di calcolo …, l’ammontare dell’imposta da scissione dei pagamenti divenuta esigibile nel mese di novembre 2017, ovvero, in caso di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017”.
Il documento di prassi propone, poi, il seguente esempio riferito ai contribuenti mensili:
- versamento effettuato o che si sarebbe dovuto effettuare per il mese di dicembre dell’anno 2016: Euro 1.000,00;
- imposta relativa ad acquisti di beni e servizi assoggettati alla scissione dei pagamenti divenuta esigibile nel mese di novembre 2017: Euro 500,00;
- base di calcolo acconto: 1.000,00 + 500 = 1500,00;
- acconto dovuto: 88% di 1.500,00 = 1320,00.
Soggetti del comma 1
Anche le P.A. e le Società che versano l’Iva da split payment nell’ambito delle liquidazioni periodiche, mediante la doppia annotazione delle fatture di acquisto, “dovranno determinare analogamente l’acconto Iva computando nella base di calcolo determinata secondo le regole ordinarie, l’ammontare dell’imposta da scissione dei pagamenti divenuta esigibile nel mese di novembre 2017, ovvero, in caso di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017” (circolare AdE 28/E/2017).
Ciò in osservanza di quanto precisato nella relazione illustrativa al D.M. 27 giugno 2017, secondo cui “i soggetti che annotano le fatture ai sensi del comma 1 …, altresì, dovranno determinare l’acconto sulla base di calcolo come definita per la categoria di contribuenti cui appartengono (mensile, trimestrale, etc.); a tale base dovrà essere aggiunto l’ammontare dell’imposta divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 (per i contribuenti con liquidazione mensile), ovvero, in caso di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017”.
In ogni caso – soggetti del comma 01 e soggetti del comma 1 -, se l’anno 2016 si è chiuso con un’eccedenza detraibile, nel calcolo dell’acconto Iva 2017, si potrà tenere conto di tale eccedenza. Sicché la base di calcolo sarà pari alla somma algebrica tra:
- l’imposta relativa ad acquisti di beni e servizi assoggettati alla scissione dei pagamenti divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 ovvero nel terzo trimestre 2017;
- l’eccedenza detraibile relativa al mese di dicembre 2016 o del quarto trimestre 2016 ovvero risultante in sede di dichiarazione Iva (trimestrale per opzione) relativa al periodo d’imposta 2016.
In chiusura è appena il caso di precisare che le P.A. soggetti passivi Iva che applicano la scissione dei pagamenti fin dal 1° gennaio 2015, ai fini del calcolo dell’acconto Iva 2017, ove determinato con metodo storico, non dovranno fare riferimento alle modalità speciali di calcolo. Difatti, tali soggetti tengono già conto nelle liquidazioni 2016 dell’imposta assoggettata al meccanismo della scissione dei pagamenti; non è quindi necessario far riferimento all’imposta divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 ovvero nel terzo trimestre 2017.