Il prossimo 27 dicembre scade il termine per il versamento dell’acconto Iva sulla liquidazione Iva del mese di dicembre o del quarto trimestre (liquidazione annuale).
L’acconto versato originerà un credito verso l’Erario che verrà stornato in fase di liquidazione mensile del mese di dicembre (entro il 16 gennaio successivo) o in sede di liquidazione annuale (all’interno della dichiarazione Iva annuale), a seconda che l’azienda liquidi l’imposta con cadenza mensile o trimestrale.
I calcoli per la determinazione dell’acconto possono essere eseguiti secondo tre metodologie:
storico, l’acconto è pari all’88% dell’imposta dovuta in relazione all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente;
analitico, l’acconto è determinato con una liquidazione “straordinaria” al 20 dicembre effettuata sulla base delle operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data;
previsionale, l’acconto è pari all’88% del debito “presunto” che si stima di dover versare in relazione all’ultimo mese o trimestre dell’anno.
Sono esclusi dall’obbligo di versamento dell’acconto:
soggetti con debito di importo inferiore a 103,29 euro;
soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2017;
soggetti cessati prima del 30 novembre 2017 (mensili) o del 30 settembre 2017 (trimestrali);
soggetti a credito nell’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno precedente;
soggetti ai quali, applicando il metodo “analitico”, dalla liquidazione dell’imposta al 20 dicembre 2017 risulta un’eccedenza a credito;
soggetti che adottano il regime forfettario dal 1° gennaio 2017;
soggetti che nel corso del 2017 sono usciti dal regime dei minimi;
soggetti che presumono di chiudere l’anno in corso a credito, ovvero con un debito non superiore a 116,72 euro, e quindi che in pratica devono versare meno di 103,29 euro (88%);
soggetti che effettuano solamente operazioni esenti o non imponibili.
L’acconto va versato utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi neanche nel caso di liquidazione trimestrale, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:
6013 per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva mensilmente,
6035 per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva trimestralmente.
Avvenuto il pagamento la rilevazione contabile sarà la seguente:
Erario c/Iva (sp) a Banca c/c (sp)
Anche l’acconto Iva può essere oggetto di compensazione.
Si ricorda, in merito alle compensazioni, l’esistenza dei limiti di cui sotto che obbligano a specifiche forme di presentazione dei modelli.
F24 con compensazione a saldo zero
Privati
Entratel o Fisconline
Partite Iva
F24 con compensazione e saldo a debito
Privati
Entratel o Fisconline o Home banking convenzionati
Partite Iva
Entratel o Fisconline
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