8 Maggio 2020

Accordi e piani del consumatore: moratoria dei termini

di Francesca Dal Porto
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 9, comma 1, D.L. 23/2020 stabilisce che i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati, aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, sono prorogati di sei mesi. Di fatto, con tale previsione, eventuali ritardi relativi a scadenze rientranti nel periodo indicato non possono considerarsi inadempimenti.

In sostanza, è prevista una proroga ex lege di sei mesi, senza alcuna verifica giudiziale, dei termini di adempimento degli obblighi assunti nelle due procedure indicate.

Quando, in particolare, come spesso accade, gli adempimenti previsti si riferiscono a piani di pagamento rateali, si ritiene che la proroga concessa sia nel senso di un vero e proprio allungamento del piano di pagamento rateale originario, senza modificare il numero delle rate.

Tale interpretazione appare in linea anche con quanto sancito dall’articolo 9, comma 3, D.L. 23/2020 che consente al debitore, già ammesso al concordato preventivo o che ha presentato un accordo di ristrutturazione che sia però ancora in attesa dell’omologazione, di modificare unilateralmente i termini di pagamento previsti nel piano, prorogandoli fino ad un massimo di sei mesi.

Ci si chiede se tali importanti novità possano applicarsi in via analogica anche alle procedure di sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012.

Potrebbe accadere, infatti, che i debitori, nei confronti dei quali sia già intervenuta l’omologazione di un piano del consumatore o di un accordo di ristrutturazione, abbiano l’esigenza di ottenere una moratoria nei pagamenti rateali previsti, considerata la particolare situazione emergenziale che stiamo vivendo.

A questo riguardo, l’articolo 13, comma 4 ter, L. 3/2012 prevede che “Quando l’esecuzione dell’accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest’ultimo, con l’ausilio dell’organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta e si applicano le disposizioni di
cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione
”.

La norma prevede la possibilità di rimodulare le modalità e le tempistiche della esecuzione sia del piano che dell’accordo omologati, avvalendosi dell’ausilio dell’OCC, quando sussiste una causa sopravvenuta non imputabile al debitore. È pacifico che l’emergenza sanitaria Covid-19 possa essere considerata una di tali cause.

La L. 3/2012 prevede che le modifiche a piani e accordi omologati debbano seguire un iter piuttosto rigido. L’articolo 13, comma 4 ter, nel rinviare alle disposizioni contenute nei paragrafi 2 e 3 della stessa legge, di fatto stabilisce che, per perfezionare le modifiche al piano, occorra un supplemento di tutti gli adempimenti previsti.

Sul tema si segnala il documento del 06.04.2020 della Fondazione Nazionale dei commercialistiEmergenza Covid-19: prime indicazioni operative per la gestione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”.

Il documento, nel citare l’articolo 13, comma 4-ter, L. 3/2012, conferma la possibilità, considerata la situazione emergenziale in corso, nell’ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento giunte alla fase di esecuzione, di predisporre le modifiche al piano o all’accordo omologati che si rendano necessarie.

Nel documento si esprimono però perplessità circa tale previsione, considerando le misure di sospensione delle attività processuali, proprio per le difficoltà di poter apportare celermente modifiche ai piani, nel rispetto delle procedure previste dalla legge.

Alla luce di questo, il documento ricorda che, comunque, il debitore, con l’ausilio dell’OCC, può richiedere al Giudice, in via telematica, la sospensione dell’esecuzione dell’accordo o del piano omologato, ricorrendo un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta all’adempimento per causa di forza maggiore.

Il documento propone quindi alcune soluzioni operative e interpretative che, in concomitanza allo stato di emergenza, consentano di ottenere modifiche al piano successive all’omologazione in termini più brevi.

Al di là delle interpretazioni fornite dal documento su citato, dalla lettura combinata dell’articolo 13, comma 4 ter, L. 3/2012 e dell’articolo 9, commi 1 e 3, D.L. 23/2020, si può giungere alla conclusione favorevole alla possibilità di chiedere ed ottenere una moratoria, anche nel caso di pagamenti rateali, per gli adempimenti previsti da un piano del consumatore o da un accordo di ristrutturazione dei debiti, omologati ai sensi della L. 3/2012, a causa della nota emergenza sanitaria.

Ad esempio, un soggetto sovraindebitato, il cui accordo di ristrutturazione con i creditori sia stato omologato anni prima, che abbia regolarmente adempiuto ai pagamenti rateali previsti fino all’attuale situazione di emergenza, abbia perso il posto di lavoro o comunque abbia subito una riduzione dello stipendio (a causa dell’avvio della cassa integrazione), divenendo così incapace di proseguire regolarmente l’esecuzione del piano omologato, potrà chiedere all’OCC o all’esperto designato ex articolo 15 L. 3/2012 di sospendere l’esecuzione dei pagamenti per un periodo fino a sei mesi.

L’OCC o l’esperto presenteranno a loro volta istanza di sospensione al Giudice della procedura.

Spetta al Giudice valutare la sopravvenuta esistenza di una causa non imputabile al debitore che non renda possibile l’adempimento.

L’inadempimento contrattuale va valutato alla luce dell’articolo 1218 cod. civ., che pone a carico del debitore una presunzione di colpa ogni volta in cui ci sia un inadempimento. Per superare tale presunzione, il debitore deve provare che l’inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile. I provvedimenti legislativi assunti a causa dell’emergenza sanitaria in atto possono sicuramente essere considerati come cause di forza maggiore che hanno impedito al debitore di adempiere regolarmente alle obbligazioni derivanti dal piano o dall’accordo omologato.

Anche il comma 6-bis dell’articolo 3 D.L. 18/2020 prevede che “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini della esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 cod. civ. e 1223 cod. civ., della responsabilità del debitore, anche relativamente alla applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati od omessi adempimenti”.

Sebbene detta disposizione sia dettata solo per i contratti pubblici, può ritenersi che la stessa possa essere estesa a tutti i contratti, indipendentemente dal loro oggetto e dalla loro natura.

Si ritiene che la situazione di emergenza sanitaria e di grave illiquidità del sistema economico italiano consenta al Giudice di accogliere la richiesta di modifica unilaterale del piano (nella fattispecie, concedendo una moratoria fino a sei mesi) senza coinvolgere i creditori nella relativa decisione.

In tal senso si cita anche una interessante pronuncia del Tribunale di Napoli: il decreto del 17 aprile 2020, relativo ad un piano del consumatore omologato per cui era stata richiesta la sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 13, comma 4 ter, L. 3/2012.

Il Tribunale ha stabilito che sulla istanza di modifica il giudice designato può decidere, sentito l’OCC, senza necessità di disporre la convocazione dei creditori se, come nella fattispecie, si è chiesta la sospensione del pagamento di alcune rate mensili e cioè si è chiesta una modifica che incide sui tempi dell’adempimento; depone in tal senso quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, D.L. 23/2020 applicabile alla fattispecie analogicamente.