18 Gennaio 2020

Accordo di libero scambio Italia-Singapore: chiarimenti dalle Dogane

di Clara PolletSimone Dimitri
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Con la Decisione (UE) 2019/1875 del Consiglio dell’8 novembre 2019 è stato approvato il testo dell’Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore, entrato in vigore il 21 novembre 2019; l’accordo si pone come obiettivi la liberalizzazione e la facilitazione degli scambi commerciali e degli investimenti tra le parti.

Si ricorda che, dal punto di vista operativo, gli accordi tra l’Unione europea e un Paese terzo si concretizzano in una riduzione o in un’esenzione dei dazi all’importazione, per i prodotti identificati come originari di una delle parti coinvolte. Le disposizioni in materia di origine preferenziale della merce vengono dettate dal combinato disposto del nuovo Codice Doganale dell’Unione europea, in vigore dal 1° maggio 2016 (Regolamento UE 952/2013, sezione 2 articoli 6466) e dai successivi Regolamenti (Regolamento Delegato UE 2446/2015 e Regolamento di Esecuzione UE 2447/2015).

In altri termini, le preferenze tariffarie sono concesse in modo reciproco dai Paesi contraenti, mediante la creazione di un’area di libero scambio che consente:

  • al soggetto che effettua l’importazione, di beneficiare di una riduzione o esenzione daziaria;
  • all’esportatore di conseguire vantaggi strategici e la possibilità di rendersi più competitivo sul mercato del Paese terzo aderente all’accordo stesso.

I singoli accordi di libero scambio, sottoscritti dall’Unione europea con i diversi Paesi firmatari, dettano la normativa di applicazione per l’ottenimento dell’origine preferenziale della merce: tali disposizioni regolano, tra gli altri, l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario.

Con la Nota n. 207934 del 10 dicembre 2019 l’Agenzia delle dogane ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle regole e procedure, disposte dal protocollo 1 dell’Accordo, relative alla nozione di prodotti originari.

La determinazione del carattere originario dei prodotti va ricondotta, in via preliminare, ai principi generali di “prodotti interamente ottenuti” (articolo 4, protocollo 1 dell’Accordo) e “sufficientemente lavorati” (articolo 5, protocollo 1 dell’Accordo).

In deroga ai principi e alle regole dell’origine, viene inoltre prevista una forma di cumulo bilaterale (articolo 3 del protocollo 1): sono definiti originari di una parte i prodotti ottenuti in quella parte incorporando materiali originari dell’altra parte, purché le lavorazioni o trasformazioni effettuate consistano in operazioni più complesse, di quelle da ricondursi alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti, elencate nell’articolo 6. Si considerano operazioni “insufficienti” a conferire il carattere di prodotti originari, ad esempio:

  • le operazioni di conservazione volte a garantire che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il deposito;
  • la scomposizione e composizione di confezioni;
  • il lavaggio, la pulitura; spolveratura, rimozione di ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
  • la stiratura e pressatura di tessili e articoli tessili.

Le Dogane ricordano che, ai fini dell’effettiva attribuzione dell’origine preferenziale, dovranno comunque prevedersi analitiche e approfondite valutazioni sulle disposizioni contenute nelle regole di lista specifiche del prodotto, che descrivono la lavorazione o la trasformazione che i materiali non originari devono subire, in base alla loro classificazione doganale, affinché il prodotto finale possa ottenere lo status originario preferenziale (elencate nell’allegato B del Protocollo 1).

I prodotti originari dell’Unione importati a Singapore e, in via di reciprocità, i prodotti originari di Singapore importati nell’Unione, beneficiano del trattamento tariffario preferenziale su presentazione di una “dichiarazione di origine che potrà essere rilasciata su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale utile a descrivere le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione. La dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti interessati possono essere considerati prodotti originari dell’Unione (o di Singapore) e se soddisfano le altre prescrizioni del Protocollo.

Possono rilasciare una dichiarazione di origine i seguenti soggetti:

1. nell’Unione:

  • un esportatore autorizzato (ai sensi dell’articolo 18 del Protocollo);
  • oppure un qualsiasi esportatore, a condizione che la spedizione sia costituita da uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6.000 euro.

2. a Singapore, un esportatore che:

  • sia registrato presso l’autorità competente, abbia ricevuto un Unique Entity Number (UEN) e ottemperi alle disposizioni normative concernenti la compilazione delle dichiarazioni di origine (vigenti a Singapore).

Il citato articolo 18 prevede che, per l’ottenimento dello status di esportatore autorizzato, l’esportatore richiedente debba offrire tutte le garanzie necessarie all’accertamento del carattere originario dei prodotti e del soddisfacimento degli altri requisiti del Protocollo. Si evidenzia che tra i requisiti, come già previsto nell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Corea, non è richiesta la frequenza delle esportazioni.

L’esportatore che compila una dichiarazione di origine dovrà comunque essere pronto a presentare, in sede di controllo, tutti i documenti giustificativi atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione, oltre al soddisfacimento degli altri requisiti dell’Accordo.

Si segnala, infine, che la dichiarazione deve essere resa secondo apposita formulazione, contenuta nell’allegato E del Protocollo; la dichiarazione avrà un periodo di validità di dodici mesi dalla data di rilascio, come stabilito dall’articolo 19.

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