ACE e SUPER ACE: novità a confronto
di Fabio PauselliDecreto crescita e competitività n.91/2014, confermate dalla legge di conversione.
eccedenze Ace in credito d’imposta per il pagamento dell’Irap e
l’aumento dell’agevolazione per le società quotate in Borsa. Andiamo per ordine.
in alternativa al riporto a nuovo della parte non sfruttata questa potrà essere convertita in
credito d’imposta da utilizzare in diminuzione dei versamenti Irap. Tale credito per i soggetti Ires è pari al 27,5% della base Ace non sfruttata e potrà essere utilizzato ripartendolo in 5 quote annuali di pari importo. Si pensi, ad esempio, ad una società che nel 2014 ha registrato un incremento della base Ace pari a 1.000.000 € e un Ace sfruttabile pari a 40.000 € (1.000.000 x 4%). Avendo conseguito un reddito di 30.000, l’eccedenza di euro 10.000 potrà essere portata a nuovo per ridurre il reddito imponibile dei successivi esercizi, oppure potrà essere convertita in un credito di imposta di 2.750 € (27,5% di 10.000) in compensazione dell’Irap per 550 € all’anno.
super Ace, invece, il decreto competitività prevede che in occasione di una quotazione nei mercati borsistici regolamentati è riconosciuto un
incremento del 40% della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente. Questa misura si va ad aggiungere all’incremento del rendimento nozionale del capitale proprio che la legge di stabilità 2014 aveva già portato per il triennio 2014-2016, rispettivamente, al 4%, al 4,5% e al 4,75%.
moltiplicatore del 40%
da applicare all’incremento patrimoniale rilevante realizzato esclusivamente in ciascuno di questi tre periodi rispetto all’esercizio precedente, non potendosi applicare alla base Ace accumulata negli esercizi precedenti.