23 Febbraio 2022

Ace innovativa: disciplina generale ed esempi di calcolo

di Lihora Caretta – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 19, comma 2, D.L. 73/2021 ha potenziato in modo transitorio la misura agevolativa dell’Ace. Difatti, solamente per gli incrementi del patrimonio netto del 2021, il coefficiente di remunerazione è stato innalzato al 15% al posto dell’ordinario 1,3%.

Il provvedimento normativo, inoltre, introduce nuove modalità di fruizione dell’agevolazione, in quanto il contribuente può optare per il credito di imposta, anticipando così l’effetto finanziario dell’agevolazione.

 

La natura dell’agevolazione

Il beneficio fiscale dell’Ace (Aiuto alla Crescita Economica) è una misura agevolativa introdotta nel nostro sistema nel 2011, con l’intento di incentivare il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese italiane.

Dopo una breve parentesi (nel 2019) in cui tale misura era stata soppressa, l’Ace è stata reintrodotta nel corso del 2020 e, con i provvedimenti del 2021, è stata temporaneamente rafforzata.

In generale, l’Ace consiste in una deduzione dal reddito imponibile, calcolata come reddito figurativo derivante dagli incrementi di patrimonio proprio.

In questo modo, la tassazione sulle imprese viene ridotta e commisurata al nuovo capitale conferito.

Nel caso in cui il rendimento nozionale superasse il reddito imponibile dell’impresa, l’eccedenza può essere riportata in deduzione dal reddito degli esercizi successivi.

I soggetti interessati dall’agevolazione sono sia i soggetti Ires che i soggetti Irpef (a condizione però che adottino il regime contabile ordinario).

 

Le novità 2021

Con il D.L. 73/2021 convertito in L. 106/2021 (Decreto Ristori-bis), il legislatore ha introdotto due importanti novità per l’Ace.

La prima riguarda la misura dell’agevolazione.

Innanzitutto il rendimento nozionale è stato portato dall’aliquota ordinaria del 1,3% all’aliquota potenziata del 15%.

Il potenziamento ha riguardato anche la base di calcolo su cui è calcolata la deduzione, essendo questa rappresentata dalla “variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo di imposta precedente”.

Gli incrementi di capitale, pertanto, non sono più ragguagliati al periodo a cui si riferiscono, ma la variazione dell’importo del capitale va considerata a partire dal primo giorno del periodo di imposta.

Non vi sono particolari limitazioni o esclusioni della “super Ace” legate alla tipologia di società o alle dimensioni della stessa.

L’unico limite previsto è quello relativo alla previsione per cui gli incrementi massimi agevolabili sono 5 milioni di euro: il rendimento nozionale massimo previsto è quindi di 750.000,00 euro.

L’eccedenza che supera il limite dei 5 milioni di euro può essere agevolata secondo le regole ordinarie, applicando il rendimento nozionale dell’1,3%.

Come previsto dall’articolo 5 D.M. 03.08.2017, gli incrementi rilevanti sono:

  • i conferimenti in denaro dei soci;
  • le rinunce dei soci ai crediti;
  • gli utili accantonati a riserva (tranne le riserve indisponibili, come ad esempio le riserve di rivalutazione).

La seconda, ma non meno importante novità, riguarda le modalità di fruizione dell’agevolazione.

A partire dal 20 novembre 2021, e fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi (anno di imposta 2021), è possibile inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate per fruire dell’agevolazione come credito di imposta.

Tale modalità alternativa può essere sfruttata solo per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020.

 

Il credito di imposta per l’Ace innovativa

Il credito di imposta spettante per l’Ace innovativa è calcolato applicando al rendimento nozionale le aliquote Ires o Irpef in vigore, e può essere:

  • utilizzato in compensazione orizzontale nel Modello F24 (senza limite di importo), da trasmettere tramite modalità telematica;
  • chiesto a rimborso in dichiarazione dei redditi (quadro RU della dichiarazione);
  • ceduto a terzi, con facoltà di cessione ad altri soggetti, ed è fruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il cedente. Le eventuali cessioni dei crediti avverranno già nell’apposita piattaforma messa a disposizione nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 238235 del 17.09.2021, che dà attuazione alle previsioni del D.L. 73/2021, ha stabilito modalità, termini di presentazione e contenuto della comunicazione anzidetta, nonché le modalità per la cessione del credito.

 

Esempio di calcolo

Si ipotizzi che l’azienda Alfa, nel corso del 2021, possa far valere un conferimento soci pari a complessivi 250.000 euro.

La base di calcolo è quindi 250.000 euro.

Il rendimento nozionale del 15% sarà pari a 37.500 euro.

L’aliquota Ires nel corso del 2020 era al 24%; pertanto, il credito di imposta ammonterà a 9.000 euro.

Nel caso in cui Alfa fosse una società di persone con regime contabile ordinario, il credito di imposta andrebbe calcolato come segue:

  • 3.450,00 euro con aliquota del primo scaglione Irpef al 23% (15.000 euro x 23%);
  • 3.510,00 euro con aliquota del secondo scaglione Irpef al 27% ((28.000 -15.000) x 27%);
  • 3.610,00 euro con aliquota del terzo scaglione Irpef al 38% ((37.500 – 28.000) x 38%).

Il credito di imposta spettante sarebbe pari a 10.750 euro.

In tale ultima casistica, non va tenuto conto né del numero dei soci né delle aliquote marginali dei soci stessi.

Il Modello per la comunicazione del credito di imposta per l’Ace innovativa va presentato esclusivamente in via telematica, e può essere presentato più  volte fino alla scadenza del termine previsto, in caso di incrementi successivi alla prima presentazione.

Il riconoscimento o il diniego del credito di imposta viene comunicato all’Agenzia entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Laddove il credito risultasse superiore ai 150.000 euro è necessario provvedere alle verifiche antimafia previste dal D.Lgs. 159/2011.

Nel Modello ministeriale è previsto un apposito riquadro per la determinazione del credito, dove vanno indicati:

  • la variazione in aumento del capitale proprio, rispetto al capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio precedente (la variazione in aumento rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro);
  • il rendimento nozionale calcolato con l’aliquota del 15%;
  • il credito di imposta, calcolato applicando al rendimento nozionale le aliquote di imposta in vigore al 31/12/2020.

Il credito potrà essere utilizzato, previo invio della Comunicazione all’Agenzia delle Entrate, dal giorno successivo a quello:

  • in cui è avvenuto il versamento del conferimenti in denaro;
  • in cui è avvenuta la rinuncia del credito da parte del socio;
  • della delibera dell’assemblea con cui i soci decidono di destinare in tutto o in parte gli utili a riserva.