ACE: la nuova disciplina antielusiva
di EVOLUTIONL’articolo 10 del decreto 03/08/2017 contiene le nuove disposizioni antielusive in materia di ACE. L’obiettivo della nuova disciplina antielusiva è quello di evitare che, nell’ambito dei gruppi societari, si verifichino effetti moltiplicativi del beneficio. Nello specifico, gli interventi del legislatore hanno riguardato:
- l’individuazione della nozione di “gruppo”;
- la ridefinizione del perimetro di applicazione della disciplina antielusiva mediante la sua estensione anche alle operazioni che hanno come controparti soggetti del gruppo non direttamente agevolabili (come, ad esempio, i soggetti non residenti);
- l’introduzione di alcune “esimenti” in relazione all’indagine sulla composizione della compagine sociale che va effettuata in presenza di conferimenti provenienti dall’estero qualora vi siano uno o più soci (anche non controllanti) localizzati in Stati/territori che non consentono un adeguato scambio di informazioni.
In particolare, il comma 4 dell’articolo 10 prevede che l’indagine sulla composizione della compagine sociale debba essere effettuata tenendo conto delle seguenti esimenti:
- presenza di una società quotata: circostanza nella quale si valuta solo la composizione della compagine sociale dei soci controllanti in base ai requisiti di cui all’articolo 2359 del cod. civ.;
- presenza di un fondo di investimento regolamentato e localizzato in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni: circostanza nella quale non si richiedono informazioni in merito ai sottoscrittori del fondo medesimo.
Inoltre, il comma 5 dell’articolo 10 dispone, in presenza di conferimenti provenienti da soggetti localizzati in Paesi che non consentono lo scambio di informazioni, una regola di distribuzione “proporzionale” delle sterilizzazioni da operare in presenza di più conferitarie nel perimetro del gruppo.
Le clausole “anti abuso” previste dal D.M. 03/08/2017 sono le seguenti.
Corrispettivi acquisto di aziende e partecipazioni | |
Articolo 10, |
Corrispettivi per l’acquisizione o l’incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti ai soggetti del gruppo. |
Articolo 10, |
Corrispettivi per l’acquisizione di aziende o rami d’azienda già appartenenti ai soggetti del gruppo. |
Conferimenti in denaro | |
Articolo 10 comma 2 |
Conferimenti in denaro effettuati, successivamente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31/12/2010, a favore di soggetti del gruppo, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. |
Articolo 10, comma 4 |
Conferimenti in denaro provenienti da soggetti diversi da quelli domiciliati in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, anche se non appartenenti al gruppo. |
Crediti di finanziamento | |
Articolo 10, comma 3, lett. c) |
Incremento, rispetto a quelli risultanti dal bilancio al 31/12/2010, dei crediti di finanziamento. |
Queste fattispecie, pur non comportando un vero e proprio decremento del patrimonio contabile, vanno considerate ai fini del computo dell’agevolazione quali riduzioni del nuovo capitale proprio rilevante.
L’articolo 10, comma 1, del D.M. 03/08/2017 individua il concetto di “gruppo” precisando che si considerano società del gruppo le società controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell’articolo 2359 del cod. civ., inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali, ad eccezione dello Stato e gli altri enti pubblici. Tra i soggetti appartenenti al gruppo si devono, quindi, intendere ricomprese anche le società di persone.
Intervenendo sulla decorrenza delle suddette disposizioni, la circolare AdE 26/E/2017 ha fornito importanti chiarimenti. In primo luogo, viene precisato che, per i soggetti con periodo d’imposta solare, le norme della disciplina antielusiva, nella loro “nuova” veste, trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta 2018 (periodo d’imposta successivo a quello in corso all’entrata in vigore del decreto, ossia il 2017). Nel determinare l’incremento di capitale proprio relativo al 2018 sarà, quindi, necessario tener conto di tutte le operazioni poste in essere dal 2011 al 2018. Tuttavia, l’articolo 12, comma 2, del D.M. 03/08/2017, prevede una “clausola di salvaguardia” per i comportamenti pregressi coerenti e non coerenti; in particolare, per i periodi d’imposta dal 2011 al 2017, i comportamenti posti in essere dai contribuenti attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi “sono salvaguardati, a prescindere dall’effetto positivo o negativo sulla determinazione dell’agevolazione stessa”. È, tuttavia, preclusa la presentazione di dichiarazioni “integrative” per correggere le dichiarazioni presentate in relazione ai comportamenti collegati alle disposizioni dell’articolo 10 del decreto ACE.
In merito ai periodi d’imposta 2016 e 2017, la circolare 26/E/2017 precisa che, per effetto della clausola di salvaguardia, i comportamenti “cristallizzati” nei relativi modelli dichiarativi non saranno suscettibili di contestazione; è, tuttavia, rimessa al singolo contribuente la facoltà di anticipare, purché integralmente, le disposizioni dell’articolo 10 del decreto ACE, non potendo, invece, applicare le nuove disposizioni antielusive in modo “parziale”.
Per il periodo d’imposta 2016 – i cui termini di presentazione della dichiarazione dei redditi sono slittati al 31 ottobre per effetto del D.P.C.M. 26 luglio 2017 – laddove il contribuente abbia presentato la dichiarazione “prima” del 26/10/2017 (termine di pubblicazione della circolare) è possibile procedere alla rettifica della stessa, al fine di tener conto delle novità del decreto, entro il termine di 90 giorni.
Alla luce dei predetti chiarimenti, con riferimento alle istanze di interpello probatorio riferite al periodo di imposta 2016 ancora in fase di istruttoria:
- i contribuenti cui sia stata notificata una richiesta di documentazione integrativa, in sede di risposta, possono valorizzare l’intenzione di avvalersi delle disposizioni del decreto ACE, fornendo la relativa documentazione;
- i contribuenti che abbiano presentato un’istanza in corso di valutazione e che non abbiano ricevuto richiesta di documentazione integrativa possono manifestare la volontà di avvalersi delle nuove disposizioni, inviando una integrazione spontanea entro la scadenza dei termini di risposta dell’istanza originariamente presentata.
Gli uffici forniranno risposta alle istanze così integrate entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione o dalla avvenuta integrazione spontanea.
Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |