Ace non goduta recuperabile con l’integrativa a favore
di Alessandro BonuzziL’Ace, introdotta dall’articolo 1 D.L. 201/2011, è un incentivo alla capitalizzazione delle imprese finalizzato a riequilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio, incentivando quest’ultimo mediante una riduzione della imposizione sui redditi.
Infatti, l’agevolazione consiste nella deducibilità dal reddito complessivo netto dichiarato di un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio determinato mediante l’applicazione di un’aliquota percentuale alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
Qualora l’importo del rendimento nozionale superi il reddito complessivo netto, l’eccedenza può essere riportata nei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale.
La Legge di Bilancio 2019 ha abrogato la disciplina dell’Ace con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. Tuttavia, la Legge di Bilancio 2020 dovrebbe reintrodurre il beneficio senza soluzione di continuità, quindi già dal 2019 per le imprese con l’esercizio coincidente con l’anno solare, con l’aliquota dell’1,3%.
Potrebbe accadere che un’impresa si accorga di non aver fruito, in uno o più dei trascorsi periodi d’imposta successivi alla sua introduzione, dell’agevolazione, seppur spettante in tutto e per tutto. Ad esempio, potrebbe non essere stata goduta per mera dimenticanza l’Ace dei periodi d’imposta 2014, 2015, 2016, 2017 e/o 2018, con annessa omissione della compilazione del prospetto “Deduzione per capitale investito proprio” contenuto nel quadro RS.
Se così fosse occorre tenere presente che nulla è compromesso. Infatti, il beneficio non è perso ma può essere recuperato per tutti i periodi d’imposta non prescritti ai fini dell’accertamento, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore. È fondamentale che il rendimento nozionale trovi esposizione nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta di competenza.
Si ricorda che per la correzione a favore delle dichiarazioni il contribuente ha a disposizione lo stesso tempo concesso all’Amministrazione finanziaria per i controlli. Al riguardo va precisato che:
- fino al periodo d’imposta 2015, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata);
- dal periodo d’imposta 2016, invece, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, entro il 31 dicembre del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata).
Pertanto, atteso che il prossimo 31 dicembre scadranno i termini per l’accertamento del periodo d’imposta 2014, se l’omissione dell’Ace riguarda tale annualità, la relativa dichiarazione integrativa a favore deve essere presentata entro la fine dell’anno in corso; decorso tale termine l’Ace 2014 sarà definitivamente persa.
Il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito emergente dal modello integrativo può sempre essere utilizzato in compensazione. Tuttavia:
- nel caso in cui l’integrativa a favore riguardi l’anno d’imposta 2018, il credito emergente dal modello può essere utilizzato in compensazione con qualsiasi debito. Ciò sempreché l’integrazione avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno d’imposta 2019;
- nel caso in cui l’integrativa a favore riguardi i periodi d’imposta dal 2014 al 2017, il credito emergente dal modello può essere utilizzato in compensazione solo con debiti sorti a decorrere dal 2020, poiché l’integrazione avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo.
Peraltro, in quest’ultima ipotesi, il credito deve essere indicato nel quadro DI del modello dichiarativo del periodo di imposta nel quale è presentata la dichiarazione integrativa.
In ogni caso, siccome si tratta di una modifica a favore del contribuente, non trova applicazione alcuna sanzione.