Acquisti da non residenti e compilazione dell’esterometro
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariPer gli acquisti di beni e servizi, effettuati da parte di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato presso soggetti passivi non residenti (anche se stabiliti in Italia ai fini Iva), e rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia secondo l’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, l’imposta è applicata dal soggetto acquirente o committente soggetto passivo in Italia e l’operazione deve essere inclusa nella nuova comunicazione di cui all’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015 (cd. “esterometro“).
Secondo tale disposizione normativa, infatti, “i soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione“.
È opportuno ricordare che i soggetti obbligati all’invio della comunicazione in esame sono i medesimi soggetti obbligati all’invio della fattura elettronica, posto che il riportato comma 3-bis richiama il precedente comma 3 dell’articolo 1, in cui si individuano i soggetti e le operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura elettronica.
In relazione alle operazioni individuate nell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972 è importante ricordare in primo luogo che si tratta di operazioni rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia (riguardanti beni o servizi) per le quali l’imposta è applicata dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta in Italia in quanto il cedente o prestatore è un soggetto passivo d’imposta in altro Paese (anche se identificato nel nostro Paese).
Esemplificando, l’acquisto di un bene mobile esistente in Italia presso un fornitore non residente, anche se identificato ai fini Iva in Italia, deve essere assoggettato ad Iva da parte del cessionario soggetto passivo Iva in Italia alternativamente mediante:
– integrazione della fattura del cedente, se tale soggetto è stabilito ai fini Iva in altro Stato Ue;
– emissione di autofattura, se il soggetto cedente è stabilito ai fini Iva in Iva in uno Stato extraUe.
In entrambi i casi, il documento integrato o l’autofattura è annotato sia nel registro delle fatture emesse sia nel registro acquisti con conseguente neutralità del tributo se l’acquirente non ha limitazioni soggettive alla detrazione dell’imposta.
L’operazione è documentata da fattura cartacea (emessa da un soggetto non residente) e l’inversione contabile (nelle due modalità indicate) avviene con le tradizionali modalità (cartacee anch’esse) in quanto non è possibile procedere all’integrazione o all’emissione di un’autofattura in formato Xml.
Ne consegue l’obbligo di inclusione di tale operazione nell’esterometro, trattandosi di acquisto da soggetto non stabilito ai fini Iva in Italia (anche se territorialmente rilevante in Italia) e non rientrante nell’ambito oggettivo delle operazioni documentate per obbligo da fattura elettronica.
È importante altresì segnalare che nell’ipotesi in cui il soggetto non residente (cedente del bene) sia identificato ai fini Iva in Italia (direttamente o tramite rappresentante fiscale), non sussiste in capo a tale soggetto alcun obbligo di presentazione dell’esterometro, poiché, come già precisato, tali soggetti sono esclusi da quelli per i quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura elettronica.